Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3883

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3883


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore Athos DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1999

Norme per l'informazione ai consumatori sul contenuto dei prodotti posti in commercio






ONOREVOLI SENATORI. - Numerosi dati pubblicati nella piú qualificata letteratura scientifica internazionale segnalano con frequenza crescente che numerose sostanze chimiche sintetiche presenti nell'ambiente globale possono alterare il sistema ormonale, tanto che queste sostanze vengono attualmente definite "distruttori endocrini".
La esposizione materna a queste sostanze durante la gravidanza puó compromettere lo sviluppo dei sistemi riproduttivo, immunitario e nervoso del feto ed alterare queste fondamentali funzioni regolate da ormoni.
Le alterazioni che questi inquinanti possono provocare vanno dalle malformazioni degli organi genitali alla infertilità soprattutto maschile, dai disturbi dell'apprendimento e del comportamento alla riduzione delle difese immunitarie: si tratta evidentemente delle piú importanti attività biologiche garanti di una vita normale dell'organismo.
Le sostanze inquinanti cui ci si riferisce sono numerose: esse provengono dalla produzione, dall'utilizzo e dallo smaltimento incontrollato di prodotti diffusissimi quali pesticidi, plastiche, detergenti, cosmetici, vernici, resine, collanti ed inchiostri e contaminano anche numerosi alimenti.
Queste sostanze sono scarsamente degradabili, si accumulano e persistono nell'ambiente e tendono a concentrarsi nei fluidi e nei tessuti animali ricchi di grassi quali il latte e le carni.
Esse penetrano nell'organismo umano sia attraverso l'alimentazione che attraverso la pelle ed il sistema respiratorio.
A differenza di quanto avviene nella esposizione professionale, dove gli individui sono in contatto con notevoli quantità di singole sostanze note, nella popolazione generale é l'assorbimento inconsapevole di piccole dosi di molti inquinanti diversi che ne provoca l'accumulo continuo e silente.
La esposizione simultanea a numerose sostanze in grado tutte di interferire con il sistema ormonale é un fattore di primaria importanza: é stato infatti dimostrato che piú sostanze che agiscano contemporaneamente possono causare effetti molto amplificati rispetto a quelli che ciascuna di esse produrrebbe se agisse da sola.
Va sottolineato a questo proposito che le attuali soglie ambientali di sicurezza sono definite per singole sostanze - non tengono cioé conto della presenza di miscele di sostanze diverse - e vengono determinate mediante studi di tossicità che non prevedono l'esame sistematico dei possibili effetti sul sistema ormonale.
Sulla base di queste considerazioni si fonda pertanto il ragionevole dubbio sulla validità e sicurezza delle concentrazioni attualmente definite non dannose.
Già da alcuni anni gli studiosi dell'ambiente vanno accumulando evidenze della relazione tra presenza di inquinanti distruttori endocrini ed alterazioni riproduttive, immunitarie e comportamentali nella fauna selvatica e la sperimentazione di laboratorio ha già individuato alcuni dei meccanismi attraverso cui queste sostanze danneggiano il sistema ormonale.
Di fatto, il drammatico calo del tasso di natalità e l'incremento della incidenza delle malattie allergiche e di alcuni tipi di tumore, tutte anomalie correlabili anche a disfunzioni ormonali, debbono far considerare la possibilità che gli inquinanti ambientali distruttori endocrini stiano avendo un ruolo nel produrne o favorirne l'insorgenza. Le indagini svolte dalla ricerca di base hanno consentito di raccogliere una mole di elementi tale da non giustificare una ulteriore inerzia nell'iniziativa legislativa su un fronte delicato come la salute dei cittadini: un errore simile fu commesso con la sindrome cosiddetta della "mucca pazza", troppo a lungo sottovalutata dalle istituzioni nonostante l'allarme lanciato dai ricercatori. É urgente pertanto che, sulla base del principio di cautela, si elaborino già ora meccanismi di salvaguardia della salute umana e ambientale, prima che la minaccia rappresentata dagli inquinanti distruttori endocrini giunga a compromettere la salute della popolazione con alterazioni difficilmente reversibili.
Il presente disegno di legge intende costituire un primo passo per innescare un circuito virtuoso, provvedendo anzitutto ad ampliare la gamma di informazioni disponibili al consumatore, base essenziale per una scelta responsabile anche sul fronte della tutela della salute. Le norme fissano l'obbligo, a carico delle imprese che intendono commercializzare nel nostro Paese un qualunque genere di prodotti destinati al consumatore, di presentare chiaramente sul prodotto o sulla confezione con cui esso é posto in vendita una serie di informazioni essenziali che il cittadino consumatore puó consultare prima di operare l'acquisto: in particolare si prevede che siano elencati i componenti chimici del prodotto e le istruzioni per le modalità d'uso.
Ai prodotti contenenti sostanze capaci di interferire sul sistema ormonale dell'uomo dovrà essere allegata una dicitura che avverta i consumatori degli eventuali rischi che quei composti possono rappresentare per la salute, ed in particolare per il sistema endocrino. É importante inoltre che la presenza di sostanze potenzialmente pericolose risulti tramite caratteri di stampa piú evidenti. Per alcune tipologie di prodotti, quali ad esempio oggetti di piccole dimensioni venduti in forma sfusa, potrebbe risultare difficile apporre l'avvertenza: in tal caso il produttore o il distributore saranno liberati dall'obbligo tramite il deposito, da effettuarsi presso il Ministero della sanità, di una lista contenente l'elenco di ogni composto chimico presente nel prodotto commercializzato. In tal caso sarà sufficiente apporre sul prodotto una dicitura, o una sigla, che comunichi al cittadino l'avvenuto deposito della lista. Una volta terminate le scorte, sarà impossibile porre in vendita prodotti di qualsiasi genere privi dei requisiti di informazione al consumatore stabiliti dalla legge, a pena di sanzioni che saranno commisurate al numero di unità poste in vendita. In ogni caso i produttori o i responsabili della vendita sul mercato italiano di beni destinati al consumo per uso non professionale dovranno comunicare al Ministero le componenti chimiche dei prodotti, potendo comunque contare sul segreto d'ufficio a tutela dell'impresa.
Il disegno di legge, inoltre, contiene disposizioni relative all'aggiornamento periodico della tabella delle sostanze nocive e alla promozione, su iniziativa dei Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, di studi specifici per accertare gli effetti a lungo termini dei componenti chimici, da effettuare in collaborazione con università ed enti di ricerca.
Riteniamo dunque urgente compiere questo primo passo per offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie ad un consumo responsabile, poichè l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica costituiscono l'elemento essenziale per la tutela della salute e dell'ambiente in cui viviamo.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutti i prodotti e alle confezioni di prodotti destinati al consumatore, sia per uso personale sia a fini professionali, che siano commercializzati sul territorio nazionale.
2. Sono tenuti ad adempiere alle disposizioni contenute nella presente legge i produttori, gli importatori, i distributori o qualunque soggetto abbia partecipato alla manipolazione e all'allestimento del prodotto finale posto in commercio.

Art. 2.

(Obbligo generale)

1. Sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti di cui all'articolo 1 debbono essere riportate, in lingua italiana ed in forme chiaramente visibili e leggibili, le seguenti indicazioni a tutela del consumatore:

a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) nome, ragione sociale, marchio e sede del produttore o del responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto all'interno dell'Unione europea;
c) elenco dei singoli componenti chimici presenti nel prodotto e nella confezione del prodotto, riportati in base alla classe chimica di appartenenza e al nome scientifico;
d) quantitativo di ciascuno dei componenti chimici di cui alla lettera c) , espresso in termini ponderali;
e) istruzioni, precauzioni particolari d'impiego e destinazione d'uso del prodotto.

2. L'eventuale presenza, nei prodotti o nelle confezioni di prodotti di cui al comma 1, di sostanze pericolose per l'uomo, le cose o l'ambiente deve risaltare con caratteri piú visibili e meglio leggibili delle altre informazioni.
3. Restano fermi tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di tutela della salute e di informazione al consumatore.

Art. 3.

(Sostanze che interferiscono
con il sistema ormonale)


1. Nel caso in cui, nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), risulti la presenza di una o piú sostanze nocive al sistema ormonale, riportate nella tabella allegata alla presente legge, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono tenuti ad apporre sul prodotto o sulla confezione del prodotto la dicitura: "Puó nuocere al sistema ormonale", preceduta dal nome scientifico del componente in oggetto.
2. La dicitura di cui al comma 1 deve essere seguita da ulteriori e specifiche istruzioni e precauzioni consigliabili per un uso del prodotto che riduca al minimo i rischi per la salute.

Art. 4.

(Collocazione delle informazioni)

1. Le indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 debbono essere portate a conoscenza del consumatore secondo le seguenti modalità:

a) per i prodotti preconfezionati, vanno poste sull'etichetta oppure sull'imballaggio preconfezionato, su eventuali anelli e fascette o sui dispositivi di chiusura, nella fase dell'esposizione per la vendita;
b) per i prodotti sfusi o preconfezionati frazionati, vanno apposte su un apposito cartellino applicato ai contenitori oppure affisso nei locali di vendita, oppure tramite appositi stampati disponibili per i consumatori nel luogo di esposizione e vendita.

Art. 5.

(Deposito della lista generale)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , sono tenuti a depositare preventivamente presso il Ministero della sanità una lista dei componenti chimici presenti in ciascun prodotto e confezione di prodotto, nella quale sono riportate le indicazioni di cui allo stesso articolo 2, comma 1, lettera c) e d).
2. L'obbligo di informazione al pubblico di cui all'articolo 2 si intende assolto mediante il deposito della lista dei componenti ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora, a causa delle dimensioni o della forma del prodotto o della confezione del prodotto, sia impossibile farvi figurare le indicazioni di cui agli articoli 2 e 4.
3. Nel caso contemplato dal comma 2, sul prodotto o sulla confezione del prodotto deve risultare la dicitura seguente: "Lista dei componenti depositata".
4. Il produttore, qualora ritenga che la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), rechi grave pregiudizio alla riservatezza commerciale, poichè ove tali informazioni fossero rese note il prodotto sarebbe facilmente riproducibile, puó avanzare richiesta motivata al Ministero della sanità ai fini dell'ottenimento della non iscrizione di uno o piú componenti del prodotto stesso, fermo restando l'obbligo previsto dall'articolo 3. Il Ministero della sanità decide sulla richiesta entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; le spese del procedimento sono a carico del richiedente.
5. I dati di cui al presente articolo sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati esclusivamente al fine di tutelare la salute pubblica, evitando ogni pregiudizio alla riservatezza commerciale.

Art. 6.

(Controlli)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, promuove la conclusione di un accordo di programma volto all'effettuazione di periodici controlli presso i luoghi di produzione e di vendita, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di informazione al pubblico previsti dalla presente legge.
2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, l'accordo di programma prevede l'utilizzazione del Nucleo antisofisticazioni e del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri, del Centro repressione frodi della Guardia di finanza e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; allo svolgimento dei controlli si procede anche avvalendosi della rete delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. I controlli di cui al presente articolo sono effettuati anche su motivata istanza delle associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative e delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
4. Ove riscontri violazioni delle disposizioni di legge, il Ministero della sanità ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'autorità giudiziaria per l'adozione dei provvedimenti di loro spettanza.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, in tema di responsabilità del produttore, i responsabili delle violazioni di cui all'articolo 6, comma 4, della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20 milioni a lire 200 milioni, nonchè con il sequestro dei beni e dei prodotti. La misura della sanzione è determinata in ogni singolo caso in base al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita.
2. Nei casi di violazione dell'obbligo di informazione al consumatore circa i componenti del prodotto, ai soggetti responsabili della violazione é concesso un periodo di venti giorni, a decorrere dalla notifica della violazione stessa, per adempiere al predetto obbligo.
3. Resta ferma la normativa vigente in tema di dichiarazioni mendaci e per la corretta informazione del consumatore.

Art. 8.

(Ricerche sul sistema endocrino)

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Qualora risulti che siano posti in commercio uno o piú prodotti contenenti anche una sola delle sostanze elencate nella tabella allegata alla presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro della sanità, promuove, avvalendosi dei servizi sanitari presenti sul territorio, dell'Istituto superiore di sanità, delle università e degli enti di ricerca, un programma di ricerca per l'accertamento degli effetti a lungo termine di tali componenti sul sistema endocrino e sulle funzioni riproduttive in particolare, comunicandone gli esiti al Parlamento ed al Governo con apposita relazione.
3. L'Istituto superiore di sanità provvede all'aggiornamento periodico della tabella allegata alla presente legge.
4. Il Ministro della sanità promuove un accordo di programma con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la Federazione italiana editori giornali (FIEG), d'intesa con le associazioni di cui all'articolo 6, comma 3, al fine di promuovere campagne informative relative ai rischi per la fertilità derivanti dall'utilizzo delle sostanze nocive per il sistema endocrino.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. In via transitoria e fino all'esaurimento delle scorte, è consentito il commercio di prodotti o confezioni di prodotti non aventi i requisiti richiesti dalla presente legge.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti tenuti all'obbligo di cui all'articolo 5 provvedono al deposito della lista dei componenti chimici contenuti nei prodotti commercializzati sul territorio nazionale o nelle confezioni dei prodotti stessi.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'anno 1999, un miliardo per l'anno 2000 ed un miliardo per l'anno 2001.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.






ALLEGATO

(Articolo 3)


TABELLA DELLE SOSTANZE NOCIVE AL SISTEMA ORMONALE

Acido paraidrossibenzoico
Acido 2,4-diclorofenossiacetico
Acido 2,4,5-triclorofenossiacetico
Alchifenoli (con catena acilica da 3 a 9 atomi di carbonio) e loro derivati etossilati
Acetoclor
Alaclor
Aldicarb
Alletrina
Amitrolo
Atrazina
Bendiocarb
Benomil
Benzofenone
Benzopirene
Bifenili policlerurati e loro derivati
Bifenili polibromurati e loro derivati
Bisfenolo A
Bomoxinil
Cadmio e suoi composti
Carbaril
Carbendazim
Carbofurano
Clordano
Clordecone
Clordimeform
Clorpirifos
Clofentezina
Diclorofenolo (2,4)
Diazinon
Dibromocloropropano
Diclorodifenildicloroetano
Diclorodifeniltricloroetano
Dicofoldieldrina
Dimetoato
Dinoseb
Dibenzo-p-diossine policlorurate
Dibenzofurani policlorurati
Ditlocarbammati, etilen-
Dodemorf
Esaclorobenzene
Eptaclor
Enilfenolo
Esaclorocicloesano (isomeri alfa, beta e gamma)
Endosulfano
Etilparataion
Esaclorobenzene
Fenbuconazolo
Fenvalerato
Fipronil
Ftalati e loro esteri
Idrossianisolo butilato
Karate
Malataion
Mercurio e suoi composti
Metildiclofop
Metomil
Metossicloro
Metilparataion
Metiram
Metriburzin
Mirex
Nitrofen
Nonoxinolo
Nitrotoluene, 4
Ottaclorostirene
Ossamile
Parataion
Paraben (metil-etid-propil-butil-) e loro esteri
Pentacloronitrobenzene
Pentaclorofenolo
Pendimetalin
Pentaclorofenolo
Percloroetilene
Permetrina
Piombo e suoi composti
Pirimetanile
Prodiamina
Propexur
Stagnotributile e suoi ossidi
Stirene, dimeri e trimeri
Sumitrina
Talstar, trans- e cis-
Tiazopir
Toxàfene
Triadimefon
Transnonaclor
Triallato
Trifluralina
Viaclozolina
Zineb
Ziram