Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1490
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 1490
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996
Norme per l'esercizio dell'opzione fiscale in materia di spese per la difesa e istituzione del Dipartimento per la difesa civile nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia, nel solo 1996, ha stanziato oltre 34.000 miliardi di lire per le spese del Ministero della difesa.
Sebbene il nostro Paese sia pressato da problemi quali l'enorme deficit pubblico, l'alto tasso di disoccupazione, il progressivo deterioramento di servizi pubblici essenziali nei campi dell'assistenza, della sanità e dell'istruzione, non accenna a tramontare l'ipotesi, avanzata già nelle passate legislature su suggerimento degli Stati maggiori di Forza armata, della necessità di un cosiddetto "Nuovo modello di difesa" che, per entrare a regime, avrà bisogno non solo degli stanziamenti ordinari di bilancio, ma anche di decine di migliaia di miliardi in investimenti straordinari.
É rimasta lettera morta la denuncia della Corte dei conti, che ha quantificato in circa 2.600 miliardi di lire annui le spese inutili e clientelari dell'Amministrazione della difesa.
Si ha insomma l'impressione che "nuovo modello di difesa" significhi mantenere gli sprechi e le inefficienze degli anni passati, utilizzando risorse aggiuntive per acquistare nuove armi.
Ma a cosa dovrebbero servire sistemi d'arma come il nuovo caccia EFA, elicotteri come l'EH 101 o l'NH 90, il carro armato Ariete, la nuova "nave polifunzionale" (che sia allo stesso tempo portaerei, nave da sbarco e incrociatore lanciamissili), quali minacce dovranno affrontare?
Sono ormai, fortunatamente, un lontano ricordo le divisioni corazzate del Patto di Varsavia che avrebbero dovuto invadere l'Europa occidentale, e non a caso, vista l'impossibilità di configurare la minaccia in termini tradizionali, si afferma l'esistenza di una insicurezza diffusa, che costringe a passare dalla domanda "da chi difendersi" a quelle di "cosa" difendere e "come" farlo.
Le risposte che vengono date a queste nuove domande non possono non destare preoccupazione: si indica l'esigenza della difesa degli interessi dovunque essi siano, e quindi si richiede la predisposizione di strumenti militari con capacità offensiva, utilizzati da reparti a componente all volunteers .
Sono scelte che, se verranno confermate e si tramuteranno in dispositivi legislativi, sia a livello di leggi speciali di finanziamento che di rimpinguamento del bilancio ordinario della difesa, andranno in direzioni opposte a quanto indicato dalla Carta costituzionale che stabilisce il "ripudio della guerra".
L'allocazione delle risorse umane e finanziarie da destinare alla difesa, difesa che, come ha anche sottolineato la Corte costituzionale in alcune sue sentenze, non é comprimibile nella sola difesa armata demandata istituzionalmente alle Forze armate, é un argomento ormai da molti anni al centro nel nostro Paese di un dibattito che ha indicato strade alternative a quelle tradizionali.
L'alternativa piú conosciuta é certamente quella dell'obiezione di coscienza al servizio militare, che nel solo 1995 ha interessato oltre 30.000 giovani, e che grazie ad una legge approvata nel 1972 ha permesso di rispondere all'obbligo di difesa della nazione con un servizio civile alternativo a quello militare.
Da varie legislature si tenta di riformare la legge che regola l'obiezione di coscienza, in modo da rendere a tutti gli effetti tale scelta un diritto soggettivo del cittadino e creare un servizio civile piú efficiente e meglio controllato da parte di un apposito ufficio dipendente dal Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio.
Conosciamo tutti il tormentato iter di questa riforma e l'ostruzionismo immotivato di cui é stata oggetto, nonostante la grande maggioranza parlamentare su cui il progetto poteva contare nelle passate legislature.
A fianco dell'obiezione di coscienza al servizio militare, riconosciuta da una legge, per quanto imperfetta, dello Stato, vi é un'altra forma di obiezione alla difesa armata e violenta.
Si tratta dell'obiezione di coscienza alle spese militari, che consiste nel detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, dall'imposta dovuta allo Stato (debitamente calcolata dall'obiettore) l'equivalente della percentuale che, nel bilancio complessivo dello Stato, viene destinata al bilancio del Ministero della difesa per il finanziamento alle spese per armamenti, devolvendo una somma di pari importo a scopi di pace.
Questa forma di protesta, che affonda le sue radici nel secolo scorso, e che é divenuta anche oggetto di campagne nazionali di resistenza alla politica di governo (la piú celebre é quella promossa da Gandhi all'inizio degli anni '30), ha inziato a diffondersi in Europa in maniera consistente per opera dei movimenti pacifisti, come reazione al dispiegamento degli euromissili da parte delle due superpotenze.
Nel 1991, con la guerra del Golfo, ha avuto un'ulteriore espansione, tanto che solo in quell'anno sono stati oltre 10.000 i cittadini che hanno praticato questa forma di disobbedienza civile.
Negli anni seguenti si é avuta una flessione degli "Obiettori fiscali", che comunque rimangono nell'ordine delle alcune migliaia di cittadini.
Con il presente disegno di legge si vuole istituire il meccanismo dell'opzione fiscale, richiesto dagli obiettori alle spese militari, consentendo cioé di effettuare una scelta sulla destinazione della quota dovuta ai fini IRPEF, pari all'incidenza percentuale delle spese militari sul totale degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione dello Stato. Il contribuente puó dunque scegliere se indirizzare la propria quota alle spese per armamenti, oppure alla difesa civile nonviolenta, cioé un modello di difesa basato sull'apporto di tutti i cittadini ad una difesa realizzata con metodi non violenti, anche nel caso di aggressioni armate.
Onorevoli colleghi, dobbiamo dare strumenti efficaci al nostro Paese perché si possa costruire una reale politica di disarmo, di pace e di cooperazione.
Con questo disegno di legge vogliamo contribuire a tale fine, ripresentando un analogo progetto, già presentato nelle scorse legislature dall'onorevole Guerzoni e che aveva raccolto i consensi di numerosi deputati (atto Camera n. 3935 della X legislatura e n. 858 della XI legislatura, poi atto Senato n. 439 della XII legislatura).
L'articolo 1 descrive i criteri per l'esercizio dell'opzione fiscale da parte del contribuente.
All'articolo 2 si delega il Ministro delle finanze a stabilire con proprio decreto le modalità per la predisposizione di moduli per la dichiarazione dei redditi idonei all'esercizio dell'opzione.
All'articolo 3 viene disposta l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Dipartimento per la difesa civile nonviolenta, con funzioni di ricerca, organizzazione e coordinamento. Al Dipartimento ciascuna regione presenta piani per l'organizzazione della difesa civile nonviolenta a livello territoriale dotati di idonee mappe territoriali.
All'articolo 4 il Governo viene delegato a emanare un decreto legislativo al fine di fissare le modalità di svolgimento dell'attività del Dipartimento, i criteri di presentazione dei piani regionali e della relativa approvazione.
L'articolo 5 stabilisce i criteri di finanziamento dell'attività svolta dal Dipartimento per la difesa civile nonviolenta, nonché la ripartizione degli stanziamenti, iscritti in un apposito capitolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, tra il Dipartimento (per lo svolgimento delle funzioni assegnategli dal presente disegno di legge) e le regioni (per il finanziamento dei rispettivi piani territoriali).
| DISEGNO DI LEGGE |
|
Art. 1. 1. A decorrere dall'anno finanziario 1996, ciascun contribuente ha facoltà di esercitare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, un'opzione sulla destinazione di una quota percentuale dell'imposta dovuta pari all'incidenza percentuale, sul totale delle spese previste a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario relativo al medesimo anno, degli stanziamenti di competenza per la costruzione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria e il completamento di mezzi e materiali relativi alle componenti terrestre, navale e aeronautica delle Forze armate, nonché di ogni altra spesa relativa agli armamenti. |
| Art. 2. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque almeno sei mesi prima del termine per la dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche per l'anno 1996, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modalità per la predisposizione dei moduli necessari per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 1. a) l'ammontare assoluto degli stanziamenti per le spese di cui all'articolo 1, comma 1, per l'anno al quale si riferisce la dichiarazione, nonché l'incidenza percentuale di detti stanziamenti sul totale degli stanziamenti di competenza contenuti nel bilancio di previsione annuale dello Stato;b) gli spazi e le modalità per l'effettuazione dell'opzione di cui all'articolo 1, comma 2. 3. Il decreto di cui al comma 1 deve inoltre indicare le modalità con le quali i contribuenti esentati dall'obbligo di presentare la dichiarazione annuale dei redditi possono esercitare la facoltà di opzione. A tal fine, dovrà essere prevista la distribuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria ai comuni di un apposito modello, recante le medesime indicazioni di cui al comma 2, da restituire all'Amministrazione finanziaria stessa entro il termine stabilito annualmente per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il modello di cui al presente comma potrà essere compilato entro un intervallo temporale stabilito da ciascun comune e comunque non inferiore a trenta giorni. |
| Art. 3. 1. É istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per la difesa civile nonviolenta con i seguenti compiti: a) predisporre piani per la difesa civile nonviolenta e coordinare la loro attuazione, curando altresí ricerche e sperimentazioni, nonché forme di attuazione della difesa civile non armata, ivi compresa la necessaria formazione e l'educazione della popolazione;b) predisporre studi finalizzati alla graduale sostituzione della difesa armata con la difesa civile nonviolenta; c) approvare e coordinare i piani presentati ai sensi dell'articolo 4, controllandone lo stato di attuazione ed effettuando la conseguente ripartizione tra le regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 5, comma 2. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare le attività e l'organizzazione del Dipartimento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
| Art. 4. 1. Il Governo é delegato ad emanare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adeguandosi al parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di attuazione della difesa civile non armata. a) le modalità di predisposizione, presentazione ed attuazione, da parte delle regioni, di piani per l'organizzazione territoriale della difesa civile nonviolenta dotati di idonee mappe territoriali recanti indicazione delle zone a rischio;b) i criteri per l'approvazione dei piani di cui alla lettera a) , nonché i criteri di ri partizione tra le regioni degli stanziamenti a tal fine disposti fino all'occorrenza complessiva determinata ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) le strategie di difesa civile nonviolenta da attuare in caso di aggressioni armate, interne ed esterne; d) iniziative di informazione e pubblicizzazione della difesa civile nonviolenta e delle attività svolte e coordinate dal Dipartimento istituito ai sensi dell'articolo 3. |
| Art. 5. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, una quota del gettito complessivo annuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, pari alla somma delle quote individuali per le quali sia stata espressa l'opzione in favore della difesa civile non armata, é destinata alla copertura delle spese per le attività di cui agli articoli 3 e 4. Le somme di cui al presente comma affluiscono annualmente in apposito capitolo di spesa da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e sono ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) . |