Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 8.

(Sperimentazione del servizio
di psicologia scolastica)

    1. Il Ministero della pubblica istruzione organizza una sperimentazione della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione del servizio di psicologia scolastica, interessante almeno cento scuole distribuite in tre province, di cui una al nord, una al centro ed una al sud.

    2. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato scientifico composto da due professori di psicologia nominati dalla consulta dei presidi delle facoltà di psicologia, da uno psicologo delle associazioni scientifiche interessate, dai tre presidenti degli ordini regionali dove si effettua la sperimentazione, da uno psicologo nominato dal consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, da un rappresentante dell’associazione dei presidi e dei direttori e da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione,
    3. Spetta al comitato scientifico di cui al comma 2:

        a) definire in dettaglio le funzioni e le attività ai sensi degli articoli 2 e 3;

        b) elaborare un piano di fattibilità;
        c) monitorare la sperimentazione;
        d) definire i criteri di analisi comparativa;
        e) verificare e valutare i risultati della sperimentazione;
        f) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge;
        g) quantificare i costi finanziari;
        h) proporre la fattibilità della costituzione a livello nazionale del servizio di psicologia scolastica.