Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 6.

(Requisiti di accesso per la costituzione
del servizio di psicologia scolastica)

    1. Possono accedere al servizio di psicologia scolastica gli iscritti all’ordine degli psicologi che abbiano competenze specifiche nel settore secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

    2. L’attività dei servizi di psicologia scolastica è soggetta a forme di verifica secondo modalità stabilite dal coordinamento a livello centrale.