Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
Azioni disponibili
(Coordinamento fra i servizi di
psicologia scolastica)
1. Il servizio di psicologia scolastica può articolarsi in uno o in più gruppi di psicologi secondo le esigenze delle singole scuole; uno degli psicologi, a turno, svolge funzioni di coordinamento.
2. Per il coordinamento centrale è costituito, presso lUfficio studi, programmazione e bilancio del Ministero della pubblica istruzione, una sezione centrale di coordinamento presieduta da uno psicologo con competenze specifiche, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti la consulta dei presidi delle facoltà di psicologia e il consiglio nazionale dellordine degli psicologi.
3. La sezione centrale di coordinamento ha funzioni di promozione e di verifica di tutte quelle funzioni ed attività previste dagli articoli 2, 3 e 4, nonchè funzioni di progettazione e di realizzazione di studi e ricerche inerenti al funzionamento e allo sviluppo del servizio di psicologia scolastica.