Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
Azioni disponibili
(Compiti del servizio di psicologia
scolastica)
1. Il servizio di psicologia scolastica opera:
a) partecipando, a richiesta dei rispettivi presidenti, al consiglio di classe e al collegio dei docenti, con voto consultivo;
b) instaurando con i dirigenti, con le famiglie e con gli studenti rapporti individuali e di gruppo, secondo le norme del codice deontologico degli psicologi;
c) accedendo a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allalunno;
d) collaborando con gli insegnanti di sostegno, con le figure di sistema della scuola, con gli psicologi e con altri operatori delle aziende sanitarie locali, con i responsabili locali dellistruzione, della cultura, della formazione e dei servizi socio-assistenziali;
e) richiedendo la collaborazione delle famiglie per problematiche che interessano il rapporto scuola-famiglia;
f) collaborando con il dirigente scolastico alla ricerca sperimentale e allindividuazione di forme e di modalità connesse ad una migliore organizzazione delle scuole secondo le norme dellautonomia scolastica;
g) collaborando con i docenti per la ricerca sperimentale e per lattuazione di tutti quei processi psicologici connessi con linsegnamento e con lapprendimento.