Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 4.

(Compiti del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica opera:

        a) partecipando, a richiesta dei rispettivi presidenti, al consiglio di classe e al collegio dei docenti, con voto consultivo;

        b) instaurando con i dirigenti, con le famiglie e con gli studenti rapporti individuali e di gruppo, secondo le norme del codice deontologico degli psicologi;
        c) accedendo a tutte le informazioni in possesso della scuola relative all’alunno;
        d) collaborando con gli insegnanti di sostegno, con le figure di sistema della scuola, con gli psicologi e con altri operatori delle aziende sanitarie locali, con i responsabili locali dell’istruzione, della cultura, della formazione e dei servizi socio-assistenziali;
        e) richiedendo la collaborazione delle famiglie per problematiche che interessano il rapporto scuola-famiglia;
        f) collaborando con il dirigente scolastico alla ricerca sperimentale e all’individuazione di forme e di modalità connesse ad una migliore organizzazione delle scuole secondo le norme dell’autonomia scolastica;
        g) collaborando con i docenti per la ricerca sperimentale e per l’attuazione di tutti quei processi psicologici connessi con l’insegnamento e con l’apprendimento.