Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 3.

(Attività del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Le attività del servizio di psicologia scolastica comprendono le seguenti aree:

        a) svolgimento di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico ed organizzativo;

        b) formazione del personale direttivo, docente ed amministrativo delle scuole in base alla rilevazione dei bisogni di formazione nel settore psico-educativo;
        c) consulenza a gruppi di insegnanti, genitori, alunni e counseling agli alunni per ottimizzare prestazioni e relazioni e per sostenere nell’alunno il processo di costruzione dell’identità;
        d) realizzazione delle attività di orientamento scolastico e professionale e promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la scuola e la famiglia;
        e) interventi volti alla promozione e alla valutazione della motivazione e delle abilità cognitive dell’alunno in termini diagnostici, preventivi e di promozione;
        f) svolgimento di attività volte a definire standard formativi generali d’istituto con particolare riferimento alle situazioni didattiche e ad individuare parametri di verifica dell’organizzazione scolastica nel suo complesso e nelle sue articolazioni, nonchè ad individuare potenziali competenze ed abilità al fine di migliorare l’organizzazione scolastica.