Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 2.

(Funzioni del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Le funzioni del servizio di psicologia scolastica riguardano:

        a) la progettazione degli interventi;

        b) la ricerca psico-educativa nell’ambito dell’organizzazione scolastica, della formazione in itinere del personale scolastico, dell’insegnamento e dell’apprendimento;
        c) l’intervento stabile nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private.