Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 3866
D’iniziativa dei senatori Monticone
e Rescaglio

Art. 1.

(Istituzione del servizio di psicologia
scolastica)

    1. In ogni distretto scolastico è istituito il servizio di psicologia scolastica al fine di contribuire a promuovere la personalità dell’alunno e il miglioramento della qualità dell’organizzazione e della vita scolastica.

    2. Il servizio di psicologia scolastica è esteso a tutto il territorio nazionale una volta conclusa positivamente la sperimentazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera  h).
    3. Il servizio di psicologia scolastica è composto da psicologi esperti per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 2 e delle attività previste dall’articolo 3.
    4. I dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado stipulano apposite convenzioni con cui è definito il programma delle funzioni e delle attività secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

Art. 2.

(Funzioni del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Le funzioni del servizio di psicologia scolastica riguardano:

        a) la progettazione degli interventi;

        b) la ricerca psico-educativa nell’ambito dell’organizzazione scolastica, della formazione in itinere del personale scolastico, dell’insegnamento e dell’apprendimento;
        c) l’intervento stabile nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private.

Art. 3.

(Attività del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Le attività del servizio di psicologia scolastica comprendono le seguenti aree:

        a) svolgimento di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico ed organizzativo;

        b) formazione del personale direttivo, docente ed amministrativo delle scuole in base alla rilevazione dei bisogni di formazione nel settore psico-educativo;
        c) consulenza a gruppi di insegnanti, genitori, alunni e counseling agli alunni per ottimizzare prestazioni e relazioni e per sostenere nell’alunno il processo di costruzione dell’identità;
        d) realizzazione delle attività di orientamento scolastico e professionale e promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la scuola e la famiglia;
        e) interventi volti alla promozione e alla valutazione della motivazione e delle abilità cognitive dell’alunno in termini diagnostici, preventivi e di promozione;
        f) svolgimento di attività volte a definire standard formativi generali d’istituto con particolare riferimento alle situazioni didattiche e ad individuare parametri di verifica dell’organizzazione scolastica nel suo complesso e nelle sue articolazioni, nonchè ad individuare potenziali competenze ed abilità al fine di migliorare l’organizzazione scolastica.

Art. 4.

(Compiti del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica opera:

        a) partecipando, a richiesta dei rispettivi presidenti, al consiglio di classe e al collegio dei docenti, con voto consultivo;

        b) instaurando con i dirigenti, con le famiglie e con gli studenti rapporti individuali e di gruppo, secondo le norme del codice deontologico degli psicologi;
        c) accedendo a tutte le informazioni in possesso della scuola relative all’alunno;
        d) collaborando con gli insegnanti di sostegno, con le figure di sistema della scuola, con gli psicologi e con altri operatori delle aziende sanitarie locali, con i responsabili locali dell’istruzione, della cultura, della formazione e dei servizi socio-assistenziali;
        e) richiedendo la collaborazione delle famiglie per problematiche che interessano il rapporto scuola-famiglia;
        f) collaborando con il dirigente scolastico alla ricerca sperimentale e all’individuazione di forme e di modalità connesse ad una migliore organizzazione delle scuole secondo le norme dell’autonomia scolastica;
        g) collaborando con i docenti per la ricerca sperimentale e per l’attuazione di tutti quei processi psicologici connessi con l’insegnamento e con l’apprendimento.

Art. 5.

(Coordinamento fra i servizi di
psicologia scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica può articolarsi in uno o in più gruppi di psicologi secondo le esigenze delle singole scuole; uno degli psicologi, a turno, svolge funzioni di coordinamento.

    2. Per il coordinamento centrale è costituito, presso l’Ufficio studi, programmazione e bilancio del Ministero della pubblica istruzione, una sezione centrale di coordinamento presieduta da uno psicologo con competenze specifiche, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti la consulta dei presidi delle facoltà di psicologia e il consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.
    3. La sezione centrale di coordinamento ha funzioni di promozione e di verifica di tutte quelle funzioni ed attività previste dagli articoli 2, 3 e 4, nonchè funzioni di progettazione e di realizzazione di studi e ricerche inerenti al funzionamento e allo sviluppo del servizio di psicologia scolastica.

Art. 6.

(Requisiti di accesso per la costituzione
del servizio di psicologia scolastica)

    1. Possono accedere al servizio di psicologia scolastica gli iscritti all’ordine degli psicologi che abbiano competenze specifiche nel settore secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

    2. L’attività dei servizi di psicologia scolastica è soggetta a forme di verifica secondo modalità stabilite dal coordinamento a livello centrale.

Art. 7.

(Convenzione e retribuzione del servizio
di psicologia scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica si realizza attraverso apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 4.

    2. Competono al Ministero della pubblica istruzione le funzioni relative alla pianificazione degli interventi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, e alla sperimentazione ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8.

(Sperimentazione del servizio
di psicologia scolastica)

    1. Il Ministero della pubblica istruzione organizza una sperimentazione della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione del servizio di psicologia scolastica, interessante almeno cento scuole distribuite in tre province, di cui una al nord, una al centro ed una al sud.

    2. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato scientifico composto da due professori di psicologia nominati dalla consulta dei presidi delle facoltà di psicologia, da uno psicologo delle associazioni scientifiche interessate, dai tre presidenti degli ordini regionali dove si effettua la sperimentazione, da uno psicologo nominato dal consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, da un rappresentante dell’associazione dei presidi e dei direttori e da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione,
    3. Spetta al comitato scientifico di cui al comma 2:

        a) definire in dettaglio le funzioni e le attività ai sensi degli articoli 2 e 3;

        b) elaborare un piano di fattibilità;
        c) monitorare la sperimentazione;
        d) definire i criteri di analisi comparativa;
        e) verificare e valutare i risultati della sperimentazione;
        f) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge;
        g) quantificare i costi finanziari;
        h) proporre la fattibilità della costituzione a livello nazionale del servizio di psicologia scolastica.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Agli oneri relativi alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 4, determinati in 100 miliardi annui, nonchè agli oneri di cui agli articoli 5, comma 2, e 8, determinati complessivamente in lire 1 miliardo annue per il triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare con propri decreti gli stanziamenti relativi all’articolo 1, comma 4, i quali costituiscono il limite massimo per la stipula delle convenzioni ivi richiamate.