Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 4.

    1. Per il monitoraggio dell’attuazione della presente legge è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato di verifica, presieduto da un rappresentante del Ministro, composto da:

        a)  tre psicologi docenti del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, designati dall’Ordine degli psicologi;

        b)  due docenti del corso di laurea di pedagogia e due del corso di laurea di scienza dell’educazione, designati dal Ministro dell’Università;
        c)  tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome tra gli esperti delle Aziende sanitarie locali;
        d)  quattro docenti, di cui almeno due provenienti dalla scuola dell’obbligo, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
        e)  quattro dirigenti scolastici, di cui almeno due provenienti dalla scuola dell’obbligo, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
        f)  un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
        g)  un rappresentante del Ministro della sanità.

    2. Il Comitato valuta, sulla base delle relazioni semestrali inviate dai nuclei di supporto all’autonomia istituiti presso l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, lo stato di attuazione progressiva della legge, i risultati documentati, le carenze e le difficoltà riscontrate e predispone una relazione che il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento annualmente, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.