Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 3620
D’iniziativa dei senatori Lo Curzio ed altri

Art. 1.

    1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro funzione educativa, programmano ed attuano interventi volti a sostenere lo sviluppo e la formazione della identità e della personalità degli alunni anche mediante l’individuazione precoce di sintomi di disagio da qualunque causa originati.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono programmati e attuati sulla base di protocolli messi a punto con le autorità sanitarie, che a tal fine collaborano con le istituzioni scolastiche fornendo le competenze professionali necessarie alla programmazione ed attuazione degli interventi direttamente o attraverso i centri universitari o i servizi di sostegno per i minori e le loro famiglie istituiti sul territorio.
    3. Gli interventi di cui al comma 1 sono a carico del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 14, terzo comma, lettere a), c) ed e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    4. Tutti gli interventi che riguardano singole persone sono strettamente riservati e di essi possono essere informati solo coloro che collaborano agli interventi stessi.

Art. 2.

    1. Gli interventi di cui all’articolo 1 si sostanziano in:

        a)  attività di informazione rivolta ai genitori e ai docenti sui temi riguardanti lo sviluppo psicologico relativo alla fascia d’età interessata e sui sintomi dai quali è possibile individuare precocemente le situazioni di disagio;

        b)  attività di informazione rivolta ai genitori e ai docenti sulle metodologie che consentono di far emergere situazioni di disagio non evidenti;
        c)  attività di consulenza ai singoli docenti e ai genitori che lo richiedano su problemi specifici;
        d)  attività volte a creare interrelazioni positive tra genitori e docenti;
        e)  attività di indirizzo e supervisione di comportamenti programmati dei genitori e dei docenti che lo richiedano, volti a individuare o rimuovere cause di disagio nei singoli alunni;
        f)  interventi di sostegno psicologico degli alunni;
        g)  collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
        h)  attività di informazione rivolta agli alunni della scuola media inferiore e superiore sulle caratteristiche generali della fascia d’età nella quale sono ricompresi.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), g) ed h) sono programmati dal collegio dei docenti, con l’ausilio delle autorità sanitarie, in favore della generalità dei docenti, dei genitori e degli alunni. Gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono attivati su richiesta dei genitori e dei docenti, fermo restando il diritto dei genitori di opporsi ad interventi che non condividono.

    3. In casi di accertato disagio, ove i genitori rifiutino di riconoscerlo, il dirigente scolastico segnala il caso al tribunale dei minori e ai servizi sociali dell’ente locale.

Art. 3.

    1. Gli alunni che hanno compiuto i sedici anni di età, fermo restando il diritto alla riservatezza, hanno diritto di chiedere autonomamente, nelle forme che ritengono, un sostegno psicologico. In tal caso il docente o il dirigente scolastico che hanno ricevuto la richiesta attivano un contatto con l’autorità sanitaria, che, attraverso colloqui di specialisti con il minore, valuta l’opportunità di ulteriori interventi e le modalità di informazione dei genitori.

Art. 4.

    1. Per il monitoraggio dell’attuazione della presente legge è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato di verifica, presieduto da un rappresentante del Ministro, composto da:

        a)  tre psicologi docenti del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, designati dall’Ordine degli psicologi;

        b)  due docenti del corso di laurea di pedagogia e due del corso di laurea di scienza dell’educazione, designati dal Ministro dell’Università;
        c)  tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome tra gli esperti delle Aziende sanitarie locali;
        d)  quattro docenti, di cui almeno due provenienti dalla scuola dell’obbligo, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
        e)  quattro dirigenti scolastici, di cui almeno due provenienti dalla scuola dell’obbligo, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
        f)  un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
        g)  un rappresentante del Ministro della sanità.

    2. Il Comitato valuta, sulla base delle relazioni semestrali inviate dai nuclei di supporto all’autonomia istituiti presso l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, lo stato di attuazione progressiva della legge, i risultati documentati, le carenze e le difficoltà riscontrate e predispone una relazione che il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento annualmente, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Art. 5.

    1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore legge a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.