Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 6.

(Programmazione e verifica)

    1. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici si articola in nuclei esecutivi operanti nei singoli istituti scolastici, secondo i criteri distributivi individuati dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle indicazioni dei consigli direttivi degli IRRSAE, d’intesa con gli Ordini professionali degli psicologi.

    2. In ciascun nucleo esecutivo è nominato uno psicologo coordinatore, il quale provvede ad assegnare i consulenti agli istituti scolastici sulla base della pluralità delle specifiche competenze, e svolge attività di coordinamento degli interventi in itinere.
    3. Ciascun IRRSAE provvede alla costituzione di appositi gruppi di psicologi coordinatori, al fine di assicurare a livello distrettuale, provinciale e regionale, i seguenti adempimenti:

        a) programmazione degli interventi;

        b) coordinamento fra i nuclei esecutivi;
        c) valutazione sull’efficacia dell’attività svolta, sulla base delle relazioni dei coordinatori dei gruppi.

    4. Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione è istituito un coordinamento nazionale del Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici, incaricato di individuare, d’intesa con gli Ordini professionali degli psicologi, le linee di programmazione ed i criteri scientifico formativi degli interventi. Il coordinamento nazionale organizza una conferenza annuale sul disagio psicologico nell’età evolutiva, con particolare attenzione alla situazione del rapporto tra i minori ed il sistema scolastico.