Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 13.

    1. Compiti del Comitato scientifico di verifica sono:

        a) definire i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre;

        b) verificare i risultati della sperimentazione e trarne le conclusioni tecnico-scientifiche;
        c) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.