Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 12.

    1. Per la sperimentazione della presente legge viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato scientifico di verifica, così composto:

        a) cinque psicologi del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;

        b) tre docenti di pedagogia eletti con le stesse modalità;
        c) un sociologo dell’educazione, eletto con le stesse modalità;
        d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede;
        e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
        f) un rappresentante dell’Ordine degli psicologi, scelto dall’Ordine stesso.