Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
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TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE
Art. 11.
1. Il Ministero della pubblica istruzione, a partire dallanno scolastico 1998-1999, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.
2. Nellambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola dellobbligo e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
3. Nella scuola dellinfanzia viene nominato uno psicologo per scuola.
1. Per la sperimentazione della presente legge viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato scientifico di verifica, così composto:
a) cinque psicologi del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e delleducazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;
b) tre docenti di pedagogia eletti con le stesse modalità;
c) un sociologo delleducazione, eletto con le stesse modalità;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede;
e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
f) un rappresentante dellOrdine degli psicologi, scelto dallOrdine stesso.
1. Compiti del Comitato scientifico di verifica sono:
a) definire i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre;
b) verificare i risultati della sperimentazione e trarne le conclusioni tecnico-scientifiche;
c) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.
1. La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del Nord, una del Centro e la terza del Mezzogiorno dItalia.
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno della sperimentazione, il Ministro presenta al Parlamento una relazione sullapplicazione della legge.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i principi ed i criteri direttivi della presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dallarticolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.
1. Allonere derivante dal presente disegno di legge, quantificato in 30 miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alluopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.