Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Capo II

TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE

Art. 11.

    1. Il Ministero della pubblica istruzione, a partire dall’anno scolastico 1998-1999, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.

    2. Nell’ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola dell’obbligo e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
    3. Nella scuola dell’infanzia viene nominato uno psicologo per scuola.

Art. 12.

    1. Per la sperimentazione della presente legge viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato scientifico di verifica, così composto:

        a) cinque psicologi del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;

        b) tre docenti di pedagogia eletti con le stesse modalità;
        c) un sociologo dell’educazione, eletto con le stesse modalità;
        d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede;
        e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
        f) un rappresentante dell’Ordine degli psicologi, scelto dall’Ordine stesso.

Art. 13.

    1. Compiti del Comitato scientifico di verifica sono:

        a) definire i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre;

        b) verificare i risultati della sperimentazione e trarne le conclusioni tecnico-scientifiche;
        c) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.

Art. 14.

    1. La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del Nord, una del Centro e la terza del Mezzogiorno d’Italia.

Art. 15.

    1. Entro il 15 settembre di ciascun anno della sperimentazione, il Ministro presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione della legge.

Art. 16.

    1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i principi ed i criteri direttivi della presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.

Art. 17.

    1. All’onere derivante dal presente disegno di legge, quantificato in 30 miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.