Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 8.

    1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:

        a) psicologia dello sviluppo e dell’educazione;

        b) psicologia clinica;

    2. Le Facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all’attuazione della presente legge.