Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
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Capo I
ISTITUZIONE DELLO
PSICOLOGO SCOLASTICO
Art. 1.
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.
1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.
2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola ed in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e distituto, allassemblea degli insegnanti.
3. Il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.
1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:
a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico delletà evolutiva;
b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;
c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;
d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia detà dei loro alunni;
f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto genitori-figli.
1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.
2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dellinteressato, anche senza il tramite della direzione scolastica.
1. La famiglia può chiedere lintervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dellinteressato.
1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo viene inviato a tutti gli insegnanti della classe e può contenere anche suggerimenti psicopedagogici.
1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.
1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:
a) psicologia dello sviluppo e delleducazione;
b) psicologia clinica;
2. Le Facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie allattuazione della presente legge.
1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.
2. Lattività dello psicologo scolastico si svolge in 35 ore settimanali.
1. Lo stipendio dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quello dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.