Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 2888
D’iniziativa dei senatori Scopelliti e Pera

Art. 1.

    1. È prevista presso ogni distretto scolastico l’istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

    2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell’organismo di cui al comma 1.

Art. 2.

    1. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

Art. 3.

    1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell’attività scolastica e nel comportamento dell’allievo segnala con immediatezza il caso all’organismo di cui all’articolo 1.