Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
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DISEGNO DI LEGGE
N. 2888
Diniziativa dei senatori Scopelliti e Pera
Art. 1.
1. È prevista presso ogni distretto scolastico listituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.
2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nellorganismo di cui al comma 1.
1. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.
1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nellattività scolastica e nel comportamento dellallievo segnala con immediatezza il caso allorganismo di cui allarticolo 1.