Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
Azioni disponibili
1. Il sindaco della città capoluogo di provincia deve convocare, non meno di due volte per ogni anno solare, una riunione cui devono partecipare rappresentanti di tutti i centri di tutela appartenenti al territorio provinciale, un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, i sindaci interessati o loro rappresentanti, il presidente della provincia o un suo rappresentante, il questore o un suo rappresentante, il provveditore agli studi nonchè almeno tre presidenti delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, allo scopo di verificare i lavori svolti dai vari centri di tutela e, sulla scorta dei risultati ottenuti, estendere un documento programmatico da trasmettere al presidente della regione perchè vengano, eventualmente, assunte le opportune iniziative, anche legislative, atte a rendere più efficiente e determinante loperato dei centri di tutela.