Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 5.

    1. Nei casi di comprovata necessità, il centro deve chiedere l’intervento del magistrato di sorveglianza per l’esecuzione di provvedimenti di urgenza. I provvedimenti del magistrato sono immediatamente esecutivi e restano in vigore anche in caso di opposizione dei genitori o di altra persona che dimostri di averne interesse.