Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 4.

    1. Un assistente sociale, incaricato dal centro di tutela, deve procedere ad effettuare un’accurata indagine sul caso segnalato dalla scuola accertando quali siano le condizioni di vita dell’alunno nel contesto sociale in cui vive ed ha la facoltà di convocare ed interrogare i familiari o chiunque altra persona la cui testimonianza può essere determinante ai fini della indagine. Ha, inoltre, la facoltà di accedere all’abitazione del minore interessato per verificare le condizioni ambientali.

    2. La citata assistente sociale deve produrre, circa gli elementi di cui al comma 1, relazione al centro di tutela che, nei limiti delle proprie competenze, avvalendosi di strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio, adotta i conseguenziali interventi.