Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 3.

(Compiti ed attività del Servizio sperimentale di psicologia scolastica)

    1. È compito del Servizio di psicologia scolastica:

        a) operare in collegamento con gli altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;

        b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti.

    2. Le attività svolte dal Servizio di psicologia scolastica comprendono:
        a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori;

        b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l’organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;
        c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;
        d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola, e fra la scuola e la famiglia.