Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 2.

(Criteri per l’organizzazione del Servizio sperimentale di psicologia scolastica)

    1. Le regioni, nell’ambito delle funzioni loro attribuite, provvedono ad istituire il Servizio di psicologia scolastica, definendone l’organizzazione con apposito regolamento che preveda espressamente il ricorso all’opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

    2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, avvalendosi dei Servizi di psicologia scolastica, predispongono i progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione professionale.