Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
Azioni disponibili
(Criteri per lorganizzazione del Servizio sperimentale di psicologia scolastica)
1. Le regioni, nellambito delle funzioni loro attribuite, provvedono ad istituire il Servizio di psicologia scolastica, definendone lorganizzazione con apposito regolamento che preveda espressamente il ricorso allopera di strutture specializzate o di singoli professionisti, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.
2. Le istituzioni scolastiche, nellambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, avvalendosi dei Servizi di psicologia scolastica, predispongono i progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione professionale.