Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A
Azioni disponibili
(Istituzione sperimentale e finalità del
Servizio di psicologia scolastica)
1. Le regioni a statuto ordinario, nellambito del territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il Servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.
3. Scopo del Servizio di psicologia scolastica, quale supporto allattività delle singole istituzioni scolastiche, è di contribuire a sostenere lo sviluppo della personalità dellalunno, alla prevenzione dei disagi psico-sociali e relazionali delletà evolutiva, al miglioramento della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.