Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

Art. 1.

(Istituzione sperimentale e finalità del
Servizio di psicologia scolastica)

    1. Le regioni a statuto ordinario, nell’ambito del territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il Servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale.

    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.
    3. Scopo del Servizio di psicologia scolastica, quale supporto all’attività delle singole istituzioni scolastiche, è di contribuire a sostenere lo sviluppo della personalità dell’alunno, alla prevenzione dei disagi psico-sociali e relazionali dell’età evolutiva, al miglioramento della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.