Legislatura 13ª - Relazione N. 1829-A

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–    XIII LEGISLATURA    ———–

Nn. 1829, 2888, 2967, 3345, 3620 e 3866-A
 


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE
IN MATERIA D’INFANZIA

(Relatrice DANIELE GALDI)

Comunicata alla Presidenza il 17 gennaio 2001

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dei centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829)

d’iniziativa dei senatori FLORINO, BEVILACQUA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, RECCIA, MAGNALBÒ, MARRI e PACE


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996

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Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888)

d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI e PERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1997

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Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno
alla formazione della personalità dei minori (2967)

d’iniziativa dei senatori SALVATO e CAPALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1997

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Norme sull’istituzione del ruolo di psicologo consulente
degli istituti scolastici (3345)

d’iniziativa dei senatori DE LUCA Athos, CORTIANA
e PETTINATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 1998

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Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620)

d’iniziativa dei senatori LO CURZIO, ELIA, MAZZUCA POGGIOLINI, LAVAGNINI, GIARETTA, ROBOL, MONTAGNINO, FOLLIERI, POLIDORO, VERALDI, PINTO, MONTICONE e RESCAGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1998

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Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866)

d’iniziativa dei senatori MONTICONE e RESCAGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 1999

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    Onorevoli Senatori. – La Commissione speciale in materia d’infanzia del Senato, con la proposta di testo unificato per l’istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica, intende rispondere all’esigenza di costruire, attorno al minore, un’efficace rete di relazioni interpersonali che dalla famiglia si evolvano nell’ambito scolastico, in modo da garantire attraverso l’introduzione di una figura professionale competente un aiuto suppletivo a genitori e insegnanti.

    In questa prospettiva, lo psicologo scolastico può contribuire a individuare precocemente eventuali forme di disagio e risolverle prima che entrino in fase patologica, può fornire servizi di consulenza ai docenti nel loro rapporto professionale con gli allievi, sviluppando, in collaborazione con le famiglie, rapporti professionali, all’occorrenza anche individuali.
    Così come configurato nel provvedimento, il Servizio di psicologia scolastica, quale supporto all’attività delle singole istituzioni scolastiche, si propone l’obiettivo di aumentare le occasioni di dialogo e di comprensione con lo studente, non solo allo scopo di superare il disagio giovanile, ma anche di creare le condizioni favorevoli per permettere ai giovani studenti di stabilire armoniche relazioni interpersonali, in un equilibrato processo di crescita della propria personalità, fornendo anche alle famiglie strumenti suppletivi di cui oggi si avverte la mancanza, fermo restando che gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori.
    Opportunamente, si prevede in questa fase un’istituzione sperimentale del Servizio di psicologia scolastica lasciando, in coerenza con i princìpi dell’autonomia regionale, la scelta delle modalità di attuazione a regioni e province autonome e definendone l’organizzazione con apposito regolamento che preveda espressamente il ricorso all’opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. La sperimentazione del Servizio, della durata di tre anni scolastici, dovrà interessare almeno ogni regione o provincia autonoma.
    A tal fine è istituito un comitato tecnico-scientifico, composto da due professori universitari, uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovata competenza psico-socio-educativa designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà, da due psicologi designati dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo, da quattro delegati degli Ordini degli psicologi regionali, designati dal Consiglio nazionale dell’ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle aree Nord, Centro, Sud ed isole del Paese, da due dirigenti scolastici, da due docenti, da un dirigente designati dal Ministro della pubblica istruzione.
    Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dal Ministero della pubblica istruzione una Conferenza nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti, i cui esiti costituiranno oggetto di una relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere.
    Agli oneri relativi alla sperimentazione, stimati in lire 8 miliardi annue, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nonché a quelli per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
    Risulta infine accolto dal Governo come raccomandazione un ordine del giorno che lo impegna a favorire l’utilizzo, anche attraverso le norme attuative del provvedimento e le successive disposizioni del Comitato tecnico-scientifico, nelle funzioni di psicologo scolastico, dei docenti psicologi psicopedagogisti iscritti all’ordine degli psicologi.
    La Commissione speciale in materia d’infanzia del Senato, con la proposta di un testo unificato di solo cinque articoli, ha inteso ribadire il pieno rispetto del principio dell’autonomia scolastica, nonché di quella regionale, dettando norme di principio di carattere generale e prefiggendosi di attivare uno strumento che, seppure in fase sperimentale, sistematizzi a livello nazionale un’esigenza che è già stata avvertita da molte regioni che, come risulta dalla personale esperienza di molti commissari, hanno visto le loro istituzioni scolastiche dotarsi, a vario titolo, di consulenze professionali esterne.
    Pertanto, la Commissione speciale raccomanda all’Assemblea l’approvazione della propria proposta di testo unificato.

Daniele Galdi, relatrice

 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 


sul testo unificato proposto dalla relatrice e su emendamenti

(Estensore: Lubrano di Ricco)

22 febbraio 2000

        La Commissione, esaminato il testo della relatrice sui disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con un richiamo a tenere conto delle competenze delle regioni in materia di assistenza ed osservando che devono essere comunque fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

        Alla luce di questi rilievi la Commissione formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 1.17 (che prevede una delega senza fissare chiari principi e criteri direttivi), 2.3 (per il carattere ultroneo ed eccessivamente dettagliato della disciplina), 1.2, 2.12, 2.0.1 e 4.3 (che recano previsioni incidenti sulle attribuzioni delle regioni) mentre esprime un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

 


sul testo unificato proposto dalla relatrice

(Estensore: Deputato Pepe Mario)

22 febbraio 2000

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo unificato dei disegni di legge nn. 1829, 2888, 2967, 3345, 3620 e 3866, recante istituzione del servizio di psicologia scolastica,

Esprime parere favorevole

        alle seguenti condizioni:

            anche al fine di salvaguardare eventuali esperienze più avanzate che siano state promosse nelle singole realtà regionali, il testo deve risultare rispettoso della competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, deve avere i caratteri propri della legislazione di principio ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione;

            in tale quadro, i compiti e i servizi di psicologia scolastica devono inoltre essere ricondotti all’assetto normativo delineato con il decreto legislativo n. 229 del 1999 e ai modelli di pianificazione nazionale e regionale, nonchè ai progetti-obiettivo nazionali e regionali, prevedendo altresì un’adeguata disponibilità di risorse finanziarie.

 
 

DISEGNO  DI  LEGGE


Testo proposto dalla Commissione speciale

Istituzione sperimentale del Servizio
di psicologia scolastica


Art. 1.

(Istituzione sperimentale e finalità del
Servizio di psicologia scolastica)

    1. Le regioni a statuto ordinario, nell’ambito del territorio di loro competenza, provvedono ad istituire il Servizio di psicologia scolastica per un triennio in forma sperimentale.

    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme di attuazione.
    3. Scopo del Servizio di psicologia scolastica, quale supporto all’attività delle singole istituzioni scolastiche, è di contribuire a sostenere lo sviluppo della personalità dell’alunno, alla prevenzione dei disagi psico-sociali e relazionali dell’età evolutiva, al miglioramento della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.

Art. 2.

(Criteri per l’organizzazione del Servizio sperimentale di psicologia scolastica)

    1. Le regioni, nell’ambito delle funzioni loro attribuite, provvedono ad istituire il Servizio di psicologia scolastica, definendone l’organizzazione con apposito regolamento che preveda espressamente il ricorso all’opera di strutture specializzate o di singoli professionisti, anche mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

    2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, avvalendosi dei Servizi di psicologia scolastica, predispongono i progetti di intervento basandoli sulla valutazione complessiva dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione professionale.

Art. 3.

(Compiti ed attività del Servizio sperimentale di psicologia scolastica)

    1. È compito del Servizio di psicologia scolastica:

        a) operare in collegamento con gli altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze;

        b) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta e il mantenimento di specifica documentazione sugli interventi effettuati e sui risultati raggiunti.

    2. Le attività svolte dal Servizio di psicologia scolastica comprendono:
        a) attività di consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni e ai loro genitori sia in forma collegiale che individuale. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono effettuati di norma con il consenso dei genitori;

        b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l’organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;
        c) promozione di attività di formazione per gli operatori scolastici;
        d) attività di orientamento e collegamento per e con i genitori finalizzata alla promozione e al coordinamento delle attività di orientamento scolastico e professionale, promozione di studi sui fenomeni di abbandono e insuccesso scolastico, promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola, e fra la scuola e la famiglia.

Art. 4.

(Sperimentazione del Servizio
di psicologia scolastica)

    1. Il Ministro della pubblica istruzione organizza una sperimentazione della durata di tre anni scolastici, seguenti la data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione del Servizio di psicologia scolastica interessante almeno ogni regione o provincia autonoma.

    2. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato tecnico-scientifico composto da due professori universitari, uno di psicologia ed uno di pedagogia, con comprovate competenze in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle rispettive facoltà, da due psicologi designati dal Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, da due psicologi designati dalle associazioni scientifiche accreditate nel campo psico-socio-educativo, da quattro delegati degli Ordini degli psicologi regionali, designati dal Consiglio nazionale dell’ordine, tra coloro che hanno maturato esperienza nel campo psico-socio-educativo e che siano rappresentativi delle aree del nord, del centro, del sud e delle isole del Paese, da due dirigenti scolastici, da due docenti, da un dirigente designati dal Ministro della pubblica istruzione.
    3. Il comitato tecnico-scientifico avvia la sperimentazione, ne verifica l’andamento e ne valuta i risultati. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dal Ministero della pubblica istruzione una Conferenza nazionale per la valutazione dei risultati e per i conseguenti provvedimenti. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella Conferenza nazionale costituiscono oggetto di una relazione alle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del conseguente parere.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Per la sperimentazione di cui all’articolo 4 è autorizzato lo stanziamento di lire 8 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, che è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base della tabella A allegata alla presente legge.

    2. Agli oneri di cui al comma 1, nonché agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 4, determinati in lire 30 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
    3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Tabella A

 

Regioni
e province autonome

Alunni (a)

Somme da attribuire
alle regioni (b)

Totali

Piemonte

430.656

190.476.190 + 239.875.392

430.351.582

Valle d’Aosta

  12.291

190.476.190 +     6.846.087

197.322.277

Lombardia

962.153

190.476.190 + 535.919.221

726.395.411

Bolzano

  57.929

190.476.190 +   32.266.453

222.742.643

Trento

  54.272

190.476.190 +   30.229.504

220.705.694

Veneto

493.423

190.476.190 + 274.836.611

465.312.801

Friuli-Venezia Giulia

114.842

190.476.190 +   63.966.994

254.443.184

Liguria

146.997

190.476.190 +   81.877.329

272.353.519

Emilia-Romagna

375.804

190.476.190 + 209.322.828

399.799.018

Toscana

360.080

190.476.190 + 200.564.560

391.040.750

Umbria

  94.117

190.476.190 +   52.423.169

242.899.359

Marche

170.290

190.476.190 +   94.851.530

285.327.720

Lazio

664.955

190.476.190 + 370.379.935

560.856.125

Abruzzo

170.573

190.476.190 +   95.009.161

285.485.351

Molise

  45.232

190.476.190 +   25.194.224

215.670.414

Campania

956.176

190.476.190 + 532.590.032

723.066.222

Puglia

616.785

190.476.190 + 343.549.245

534.025.435

Basilicata

  94.892

190.476.190 +   52.854.844

243.331.034

Calabria

328.365

190.476.190 + 182.899.305

373.375.495

Sicilia

788.629

190.476.190 + 439.266.353

629.742.543

Sardegna

239.111

190.476.190 + 133.184.827

323.661.017

        (a)  Numero di alunni iscritti per l’anno scolastico 2000-2001 (secondo i dati riportati nel piano di riparto dei fondi per l’assegnazione di borse di studio in favore degli alunni, allegato allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n.  62).
        (b)  Ad una somma fissa data dalla quota di ripartizione di lire 4.000.000.000  x  n.  21 regioni e province autonome è aggiunto un importo corrispondente all’ammontare della popolazione scolastica dell’ente.

 
 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 1829
D’iniziativa dei senatori Florino ed altri

Art. 1.

    1. Presso ogni distretto scolastico è istituito un centro per la tutela dei minori, con lo scopo di accertare eventuali casi di violenza, maltrattamenti, di abbandono cui sono sottoposti bambini delle scuole materne ed elementari nonchè ragazzi sino al termine della scuola dell’obbligo, sia in ambiente familiare che altrove.

Art. 2.

    1. Ogni centro è composto da un dirigente scolastico designato dal Provveditore agli studi, che lo coordina, da un medico e da non meno di cinque assistenti sociali designati dai comuni.

    2. Un magistrato, incaricato dal presidente del tribunale, vigila sulle operazioni svolte dal centro, e riferisce mensilmente al procuratore della Repubblica.

Art. 3.

    1. Gli operatori scolastici che nel proprio contatto quotidiano con gli allievi si rendano conto di eventuali maltrattamenti, violenze psico-fisiche, o di stati di abbandono, hanno l’obbligo di segnalare il caso, nel modo più rapido ed esauriente, al centro di tutela di competenza.

Art. 4.

    1. Un assistente sociale, incaricato dal centro di tutela, deve procedere ad effettuare un’accurata indagine sul caso segnalato dalla scuola accertando quali siano le condizioni di vita dell’alunno nel contesto sociale in cui vive ed ha la facoltà di convocare ed interrogare i familiari o chiunque altra persona la cui testimonianza può essere determinante ai fini della indagine. Ha, inoltre, la facoltà di accedere all’abitazione del minore interessato per verificare le condizioni ambientali.

    2. La citata assistente sociale deve produrre, circa gli elementi di cui al comma 1, relazione al centro di tutela che, nei limiti delle proprie competenze, avvalendosi di strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio, adotta i conseguenziali interventi.

Art. 5.

    1. Nei casi di comprovata necessità, il centro deve chiedere l’intervento del magistrato di sorveglianza per l’esecuzione di provvedimenti di urgenza. I provvedimenti del magistrato sono immediatamente esecutivi e restano in vigore anche in caso di opposizione dei genitori o di altra persona che dimostri di averne interesse.

Art. 6.

    1. In relazione alle necessità organizzative e funzionali dei centri di tutela, il Ministro della pubblica istruzione può comandare presso tali istituzioni sino a cinque docenti, ai quali non è corrisposto alcun ulteriore compenso.

Art. 7.

    1. Il sindaco della città capoluogo di provincia deve convocare, non meno di due volte per ogni anno solare, una riunione cui devono partecipare rappresentanti di tutti i centri di tutela appartenenti al territorio provinciale, un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, i sindaci interessati o loro rappresentanti, il presidente della provincia o un suo rappresentante, il questore o un suo rappresentante, il provveditore agli studi nonchè almeno tre presidenti delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, allo scopo di verificare i lavori svolti dai vari centri di tutela e, sulla scorta dei risultati ottenuti, estendere un documento programmatico da trasmettere al presidente della regione perchè vengano, eventualmente, assunte le opportune iniziative, anche legislative, atte a rendere più efficiente e determinante l’operato dei centri di tutela.

Art. 8.

    1. Gli oneri relativi all’attuazione della presente legge gravano su stanziamenti da inserire in apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, cui vengono demandati i poteri di ripartizione dei fondi tra i vari centri di tutela nonchè quelli inerenti al controllo della gestione della spesa.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 2888
D’iniziativa dei senatori Scopelliti e Pera

Art. 1.

    1. È prevista presso ogni distretto scolastico l’istituzione di un organismo formato da psicologi e da neuropsichiatri infantili con il compito di intervenire sui casi segnalati dagli psicologi scolastici.

    2. Il distretto scolastico stipula apposite convenzioni con le aziende sanitarie locali competenti, allo scopo di utilizzare il personale dei servizi di psicologia e di neuropsichiatria infantile delle predette aziende nell’organismo di cui al comma 1.

Art. 2.

    1. Presso ogni istituto scolastico statale è prevista la presenza obbligatoria di uno o più psicologi e pedagoghi i quali effettuino il monitoraggio delle attività scolastiche degli allievi.

Art. 3.

    1. Qualora lo psicologo individui gravi anomalie nell’attività scolastica e nel comportamento dell’allievo segnala con immediatezza il caso all’organismo di cui all’articolo 1.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 2967
D’iniziativa dei senatori Salvato e Capaldi

Capo I

ISTITUZIONE DELLO
PSICOLOGO SCOLASTICO

Art. 1.

    1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura dello psicologo scolastico al fine di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore.

Art. 2.

    1. Lo psicologo instaura con lo studente un rapporto professionale individuale.

    2. Lo psicologo partecipa, al pari degli altri insegnanti, agli organi collegiali della scuola ed in particolare al collegio dei docenti, ai consigli di classe e d’istituto, all’assemblea degli insegnanti.
    3. Il direttore didattico o il preside possono avvalersi della consulenza e del parere dello psicologo.

Art. 3.

    1. Lo psicologo scolastico svolge le seguenti funzioni:

        a) informazione rivolta agli studenti su temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell’età evolutiva;

        b) rapporto individuale con ogni allievo per il sostegno alla formazione della sua personalità;
        c) individuazione di soggetti con problemi di ordine psicologico e loro sostegno e assistenza;
        d) collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
        e) consulenza e informazione rivolta agli insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro alunni;
        f) consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto genitori-figli.

Art. 4.

    1. Lo psicologo accede a tutte le informazioni in possesso della scuola relative allo studente.

        2. Lo psicologo può convocare i genitori, effettuare visite ed organizzare colloqui con la famiglia e con ogni altra persona ritenga significativa per lo sviluppo dell’interessato, anche senza il tramite della direzione scolastica.

Art. 5.

    1. La famiglia può chiedere l’intervento dello psicologo in ogni momento della vita scolastica dell’interessato.

Art. 6.

    1. Alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, lo psicologo elabora un profilo per ogni studente. Tale profilo viene inviato a tutti gli insegnanti della classe e può contenere anche suggerimenti psicopedagogici.

Art. 7.

    1. Lo psicologo di classe ha diritto di voto nella valutazione degli alunni.

Art. 8.

    1. Possono accedere alla professione di psicologo scolastico i laureati nei seguenti indirizzi:

        a) psicologia dello sviluppo e dell’educazione;

        b) psicologia clinica;

    2. Le Facoltà possono integrare il piano di studi degli indirizzi di cui al comma 1 con discipline necessarie all’attuazione della presente legge.

Art. 9.

    1. Il Ministero della pubblica istruzione emana appositi bandi di concorso per il reclutamento degli psicologi scolastici.

    2. L’attività dello psicologo scolastico si svolge in 35 ore settimanali.

Art. 10.

    1. Lo stipendio dello psicologo scolastico, fatte salve le migliori condizioni definite in sede contrattuale, è pari a quello dello psicologo presente nelle istituzioni ospedaliere.

Capo II

TRIENNIO DI SPERIMENTAZIONE

Art. 11.

    1. Il Ministero della pubblica istruzione, a partire dall’anno scolastico 1998-1999, organizza una sperimentazione scolastica, interessante almeno 10.000 studenti, della durata di tre anni, destinata alla istituzione dello psicologo scolastico.

    2. Nell’ambito della sperimentazione di cui al comma 1, nella scuola dell’obbligo e nella scuola secondaria superiore è prevista la presenza di uno psicologo ogni ottanta alunni.
    3. Nella scuola dell’infanzia viene nominato uno psicologo per scuola.

Art. 12.

    1. Per la sperimentazione della presente legge viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, un Comitato scientifico di verifica, così composto:

        a) cinque psicologi del corso di laurea in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, eletti dagli insegnanti della materia di tutte le università italiane, nel loro seno;

        b) tre docenti di pedagogia eletti con le stesse modalità;
        c) un sociologo dell’educazione, eletto con le stesse modalità;
        d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, che lo presiede;
        e) un rappresentante di ogni regione sede di sperimentazione;
        f) un rappresentante dell’Ordine degli psicologi, scelto dall’Ordine stesso.

Art. 13.

    1. Compiti del Comitato scientifico di verifica sono:

        a) definire i criteri di analisi comparativa sul campo, confrontando le classi in cui è stato inserito lo psicologo con altre;

        b) verificare i risultati della sperimentazione e trarne le conclusioni tecnico-scientifiche;
        c) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge.

Art. 14.

    1. La sperimentazione avverrà in tre regioni italiane, privilegiando quelle che ne abbiano fatto richiesta e che siano, comunque, una del Nord, una del Centro e la terza del Mezzogiorno d’Italia.

Art. 15.

    1. Entro il 15 settembre di ciascun anno della sperimentazione, il Ministro presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione della legge.

Art. 16.

    1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dal termine della sperimentazione, un decreto legislativo istitutivo del ruolo dello psicologo scolastico, secondo i principi ed i criteri direttivi della presente legge, fatta salva la possibilità di determinare diversamente da quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, il rapporto numerico tra psicologo scolastico e alunni, sulla base delle effettive necessità emerse nel corso della sperimentazione.

Art. 17.

    1. All’onere derivante dal presente disegno di legge, quantificato in 30 miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 3345
D’iniziativa dei senatori De Luca Athos ed altri

Art. 1.

(Istituzione del ruolo di psicologo
consulente)

    1. Sono istituiti il Servizio regionale di consulenza psicologica agli istituti scolastici ed il ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici, di seguito denominato consulente.

    2. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici è organizzato nell’ambito degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
    3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina la materia in oggetto, seguendo i principi ed i criteri direttivi della presente legge.

Art. 2.

(Ambito operativo del consulente)

    1. Lo psicologo consulente opera negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, assicurando una presenza continuativa nel corso dell’anno scolastico.

    2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, individua il rapporto numerico ottimale tra consulenti ed istituti sulla base del numero degli alunni e delle caratteristiche degli istituti scolastici.

Art. 3.

(Compiti del consulente)

    1. Il consulente psicologo svolge le seguenti funzioni:

        a) consulenza ai docenti, agli organi collegiali ed al capo d’istituto sulle problematiche di ordine psicologico e relazionale connesse allo svolgimento dell’attività didattica e formativa;

        b) consulenza alle famiglie che ne facciano richiesta, in tema di sviluppo dei minori e di rapporto con i figli;
        c) consulenza agli studenti e ai gruppi di classi che ne facciano richiesta;
        d) informazione agli insegnanti in tema di sviluppo psicologico degli studenti;
        e) collaborazione con gli organi collegiali della scuola per la programmazione e l’attuazione di specifici progetti d’intervento preventivo formativo e di orientamento;
        f) ascolto, informazione agli studenti, orientamento agli studi e alla scelta professionale.

    2. Il consulente svolge la propria attività professionale sulla base di un rapporto con gruppi di soggetti, oppure, ove necessario, con rapporto individuale.

Art. 4.

(Coordinamento con altri servizi
di sostegno)

    1. Ciascun istituto provvede, nell’esercizio della autonomia e del progetto educativo d’istituto, all’integrazione del consulente psicologo con altre figure professionali eventualmente operanti nell’ambito scolastico.

    2. Il consulente opera in funzione di coordinamento con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.
    3. Il consulente individua i casi di disagio psicologico e provvede, ove necessario, ad indirizzarli presso le strutture sanitarie e di sostegno presenti sul territorio.

Art. 5.

(Reclutamento e retribuzione)

    1. Il Ministero della pubblica istruzione emana i bandi di concorso necessari per il reclutamento degli psicologi consulenti.

    2. Possono accedere alla funzione di consulente i laureati in psicologia abilitati all’esercizio della professione di psicologo ed iscritti agli Ordini professionali.
    3. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1 definisce l’inquadramento professionale ed il trattamento economico dei consulenti.
    4. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l’assegnazione a ciascuna sezione regionale del servizio di cui all’articolo 1 di personale appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle esigenze del servizio.

Art. 6.

(Programmazione e verifica)

    1. Il Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici si articola in nuclei esecutivi operanti nei singoli istituti scolastici, secondo i criteri distributivi individuati dal Ministro della pubblica istruzione sulla base delle indicazioni dei consigli direttivi degli IRRSAE, d’intesa con gli Ordini professionali degli psicologi.

    2. In ciascun nucleo esecutivo è nominato uno psicologo coordinatore, il quale provvede ad assegnare i consulenti agli istituti scolastici sulla base della pluralità delle specifiche competenze, e svolge attività di coordinamento degli interventi in itinere.
    3. Ciascun IRRSAE provvede alla costituzione di appositi gruppi di psicologi coordinatori, al fine di assicurare a livello distrettuale, provinciale e regionale, i seguenti adempimenti:

        a) programmazione degli interventi;

        b) coordinamento fra i nuclei esecutivi;
        c) valutazione sull’efficacia dell’attività svolta, sulla base delle relazioni dei coordinatori dei gruppi.

    4. Con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione è istituito un coordinamento nazionale del Servizio di consulenza psicologica agli istituti scolastici, incaricato di individuare, d’intesa con gli Ordini professionali degli psicologi, le linee di programmazione ed i criteri scientifico formativi degli interventi. Il coordinamento nazionale organizza una conferenza annuale sul disagio psicologico nell’età evolutiva, con particolare attenzione alla situazione del rapporto tra i minori ed il sistema scolastico.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

    1. All’onere derivante dalla presente legge, valutato in lire otto miliardi annui per il triennio 1998-2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale 2» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 3620
D’iniziativa dei senatori Lo Curzio ed altri

Art. 1.

    1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro funzione educativa, programmano ed attuano interventi volti a sostenere lo sviluppo e la formazione della identità e della personalità degli alunni anche mediante l’individuazione precoce di sintomi di disagio da qualunque causa originati.

    2. Gli interventi di cui al comma 1 sono programmati e attuati sulla base di protocolli messi a punto con le autorità sanitarie, che a tal fine collaborano con le istituzioni scolastiche fornendo le competenze professionali necessarie alla programmazione ed attuazione degli interventi direttamente o attraverso i centri universitari o i servizi di sostegno per i minori e le loro famiglie istituiti sul territorio.
    3. Gli interventi di cui al comma 1 sono a carico del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 14, terzo comma, lettere a), c) ed e) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
    4. Tutti gli interventi che riguardano singole persone sono strettamente riservati e di essi possono essere informati solo coloro che collaborano agli interventi stessi.

Art. 2.

    1. Gli interventi di cui all’articolo 1 si sostanziano in:

        a)  attività di informazione rivolta ai genitori e ai docenti sui temi riguardanti lo sviluppo psicologico relativo alla fascia d’età interessata e sui sintomi dai quali è possibile individuare precocemente le situazioni di disagio;

        b)  attività di informazione rivolta ai genitori e ai docenti sulle metodologie che consentono di far emergere situazioni di disagio non evidenti;
        c)  attività di consulenza ai singoli docenti e ai genitori che lo richiedano su problemi specifici;
        d)  attività volte a creare interrelazioni positive tra genitori e docenti;
        e)  attività di indirizzo e supervisione di comportamenti programmati dei genitori e dei docenti che lo richiedano, volti a individuare o rimuovere cause di disagio nei singoli alunni;
        f)  interventi di sostegno psicologico degli alunni;
        g)  collaborazione con gli insegnanti di sostegno;
        h)  attività di informazione rivolta agli alunni della scuola media inferiore e superiore sulle caratteristiche generali della fascia d’età nella quale sono ricompresi.

    2. Gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), g) ed h) sono programmati dal collegio dei docenti, con l’ausilio delle autorità sanitarie, in favore della generalità dei docenti, dei genitori e degli alunni. Gli interventi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono attivati su richiesta dei genitori e dei docenti, fermo restando il diritto dei genitori di opporsi ad interventi che non condividono.

    3. In casi di accertato disagio, ove i genitori rifiutino di riconoscerlo, il dirigente scolastico segnala il caso al tribunale dei minori e ai servizi sociali dell’ente locale.

Art. 3.

    1. Gli alunni che hanno compiuto i sedici anni di età, fermo restando il diritto alla riservatezza, hanno diritto di chiedere autonomamente, nelle forme che ritengono, un sostegno psicologico. In tal caso il docente o il dirigente scolastico che hanno ricevuto la richiesta attivano un contatto con l’autorità sanitaria, che, attraverso colloqui di specialisti con il minore, valuta l’opportunità di ulteriori interventi e le modalità di informazione dei genitori.

Art. 4.

    1. Per il monitoraggio dell’attuazione della presente legge è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato di verifica, presieduto da un rappresentante del Ministro, composto da:

        a)  tre psicologi docenti del corso di laurea in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, designati dall’Ordine degli psicologi;

        b)  due docenti del corso di laurea di pedagogia e due del corso di laurea di scienza dell’educazione, designati dal Ministro dell’Università;
        c)  tre rappresentanti delle regioni, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome tra gli esperti delle Aziende sanitarie locali;
        d)  quattro docenti, di cui almeno due provenienti dalla scuola dell’obbligo, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
        e)  quattro dirigenti scolastici, di cui almeno due provenienti dalla scuola dell’obbligo, designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
        f)  un rappresentante del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
        g)  un rappresentante del Ministro della sanità.

    2. Il Comitato valuta, sulla base delle relazioni semestrali inviate dai nuclei di supporto all’autonomia istituiti presso l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, lo stato di attuazione progressiva della legge, i risultati documentati, le carenze e le difficoltà riscontrate e predispone una relazione che il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento annualmente, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Art. 5.

    1. Le disposizioni di attuazione della presente legge sono adottate con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore legge a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, udita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

DISEGNO  DI  LEGGE

N. 3866
D’iniziativa dei senatori Monticone
e Rescaglio

Art. 1.

(Istituzione del servizio di psicologia
scolastica)

    1. In ogni distretto scolastico è istituito il servizio di psicologia scolastica al fine di contribuire a promuovere la personalità dell’alunno e il miglioramento della qualità dell’organizzazione e della vita scolastica.

    2. Il servizio di psicologia scolastica è esteso a tutto il territorio nazionale una volta conclusa positivamente la sperimentazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera  h).
    3. Il servizio di psicologia scolastica è composto da psicologi esperti per lo svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 2 e delle attività previste dall’articolo 3.
    4. I dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado stipulano apposite convenzioni con cui è definito il programma delle funzioni e delle attività secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

Art. 2.

(Funzioni del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Le funzioni del servizio di psicologia scolastica riguardano:

        a) la progettazione degli interventi;

        b) la ricerca psico-educativa nell’ambito dell’organizzazione scolastica, della formazione in itinere del personale scolastico, dell’insegnamento e dell’apprendimento;
        c) l’intervento stabile nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private.

Art. 3.

(Attività del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Le attività del servizio di psicologia scolastica comprendono le seguenti aree:

        a) svolgimento di attività idonee a promuovere strategie, competenze e abilità in campo formativo, didattico ed organizzativo;

        b) formazione del personale direttivo, docente ed amministrativo delle scuole in base alla rilevazione dei bisogni di formazione nel settore psico-educativo;
        c) consulenza a gruppi di insegnanti, genitori, alunni e counseling agli alunni per ottimizzare prestazioni e relazioni e per sostenere nell’alunno il processo di costruzione dell’identità;
        d) realizzazione delle attività di orientamento scolastico e professionale e promozione di un clima collaborativo all’interno della scuola e fra la scuola e la famiglia;
        e) interventi volti alla promozione e alla valutazione della motivazione e delle abilità cognitive dell’alunno in termini diagnostici, preventivi e di promozione;
        f) svolgimento di attività volte a definire standard formativi generali d’istituto con particolare riferimento alle situazioni didattiche e ad individuare parametri di verifica dell’organizzazione scolastica nel suo complesso e nelle sue articolazioni, nonchè ad individuare potenziali competenze ed abilità al fine di migliorare l’organizzazione scolastica.

Art. 4.

(Compiti del servizio di psicologia
scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica opera:

        a) partecipando, a richiesta dei rispettivi presidenti, al consiglio di classe e al collegio dei docenti, con voto consultivo;

        b) instaurando con i dirigenti, con le famiglie e con gli studenti rapporti individuali e di gruppo, secondo le norme del codice deontologico degli psicologi;
        c) accedendo a tutte le informazioni in possesso della scuola relative all’alunno;
        d) collaborando con gli insegnanti di sostegno, con le figure di sistema della scuola, con gli psicologi e con altri operatori delle aziende sanitarie locali, con i responsabili locali dell’istruzione, della cultura, della formazione e dei servizi socio-assistenziali;
        e) richiedendo la collaborazione delle famiglie per problematiche che interessano il rapporto scuola-famiglia;
        f) collaborando con il dirigente scolastico alla ricerca sperimentale e all’individuazione di forme e di modalità connesse ad una migliore organizzazione delle scuole secondo le norme dell’autonomia scolastica;
        g) collaborando con i docenti per la ricerca sperimentale e per l’attuazione di tutti quei processi psicologici connessi con l’insegnamento e con l’apprendimento.

Art. 5.

(Coordinamento fra i servizi di
psicologia scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica può articolarsi in uno o in più gruppi di psicologi secondo le esigenze delle singole scuole; uno degli psicologi, a turno, svolge funzioni di coordinamento.

    2. Per il coordinamento centrale è costituito, presso l’Ufficio studi, programmazione e bilancio del Ministero della pubblica istruzione, una sezione centrale di coordinamento presieduta da uno psicologo con competenze specifiche, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti la consulta dei presidi delle facoltà di psicologia e il consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi.
    3. La sezione centrale di coordinamento ha funzioni di promozione e di verifica di tutte quelle funzioni ed attività previste dagli articoli 2, 3 e 4, nonchè funzioni di progettazione e di realizzazione di studi e ricerche inerenti al funzionamento e allo sviluppo del servizio di psicologia scolastica.

Art. 6.

(Requisiti di accesso per la costituzione
del servizio di psicologia scolastica)

    1. Possono accedere al servizio di psicologia scolastica gli iscritti all’ordine degli psicologi che abbiano competenze specifiche nel settore secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3.

    2. L’attività dei servizi di psicologia scolastica è soggetta a forme di verifica secondo modalità stabilite dal coordinamento a livello centrale.

Art. 7.

(Convenzione e retribuzione del servizio
di psicologia scolastica)

    1. Il servizio di psicologia scolastica si realizza attraverso apposite convenzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 4.

    2. Competono al Ministero della pubblica istruzione le funzioni relative alla pianificazione degli interventi ai sensi dell’articolo 5, comma 5, e alla sperimentazione ai sensi dell’articolo 8.

Art. 8.

(Sperimentazione del servizio
di psicologia scolastica)

    1. Il Ministero della pubblica istruzione organizza una sperimentazione della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione del servizio di psicologia scolastica, interessante almeno cento scuole distribuite in tre province, di cui una al nord, una al centro ed una al sud.

    2. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato scientifico composto da due professori di psicologia nominati dalla consulta dei presidi delle facoltà di psicologia, da uno psicologo delle associazioni scientifiche interessate, dai tre presidenti degli ordini regionali dove si effettua la sperimentazione, da uno psicologo nominato dal consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi, da un rappresentante dell’associazione dei presidi e dei direttori e da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione,
    3. Spetta al comitato scientifico di cui al comma 2:

        a) definire in dettaglio le funzioni e le attività ai sensi degli articoli 2 e 3;

        b) elaborare un piano di fattibilità;
        c) monitorare la sperimentazione;
        d) definire i criteri di analisi comparativa;
        e) verificare e valutare i risultati della sperimentazione;
        f) formulare eventuali proposte di modifica o integrazione della presente legge;
        g) quantificare i costi finanziari;
        h) proporre la fattibilità della costituzione a livello nazionale del servizio di psicologia scolastica.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Agli oneri relativi alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 4, determinati in 100 miliardi annui, nonchè agli oneri di cui agli articoli 5, comma 2, e 8, determinati complessivamente in lire 1 miliardo annue per il triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    3. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare con propri decreti gli stanziamenti relativi all’articolo 1, comma 4, i quali costituiscono il limite massimo per la stipula delle convenzioni ivi richiamate.