Legislatura 19ª - Disegno di legge n. 1450
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. In deroga al comma 1, lettera a), non è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, nato all'estero e in possesso di altra cittadinanza, se i genitori cittadini sono nati all'estero e non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita del figlio e se gli ascendenti cittadini di primo grado dei genitori sono nati all'estero »;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. In deroga al comma 1, non acquista la cittadinanza il minore straniero nato all'estero, in possesso di altra cittadinanza, se gli adottanti cittadini sono nati all'estero e non sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi prima della data dell'adozione e se gli ascendenti cittadini di primo grado degli adottanti sono nati all'estero »;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « secondo grado » sono inserite le seguenti: « sono o »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto e se, successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. Divenuto maggiorenne, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza se in possesso di altra cittadinanza »;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « , oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero » sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: « I termini di cui al comma 1 sono ridotti » sono sostituite dalle seguenti: « Il termine di cui al comma 1 è ridotto »;
e) all'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo le parole: « secondo grado » sono inserite le seguenti: « sono o »;
f) all'articolo 9-ter, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Il termine per la conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza acquistata ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della presente legge e degli articoli 1, 2, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, è fissato in quarantotto mesi.
1-ter. L'ufficiale dello stato civile provvede agli adempimenti occorrenti all'esecuzione del provvedimento giurisdizionale di accertamento della cittadinanza nel termine di dodici mesi dalla documentata richiesta dell'interessato, successiva al passaggio in giudicato del predetto provvedimento »;
g) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
« Art. 11-bis. – 1. Il cittadino italiano nato all'estero e non residente in Italia perde la cittadinanza italiana, se possiede un'altra cittadinanza e, successivamente all'entrata in vigore del presente articolo, non mantiene vincoli effettivi con la Repubblica per un periodo di tempo non inferiore a venticinque anni. Ai fini del presente articolo, per vincoli effettivi si intendono l'esercizio dei diritti o l'adempimento dei doveri derivanti dallo stato di cittadino.
2. Per i nati all'estero dopo la data di entrata in vigore del presente articolo, non residenti in Italia e in possesso di altra cittadinanza, il mancato mantenimento di vincoli effettivi con la Repubblica è presunto, se l'atto di nascita non è iscritto o trascritto nei registri dello stato civile italiani entro il compimento del venticinquesimo anno di età. È ammessa la prova contraria esclusivamente mediante documenti risultanti da pubblici registri, ai sensi dell'articolo 2728, secondo comma, del codice civile »;
h) all'articolo 13:
1) al comma 1, lettera d), dopo la parola: « stabilito » è inserita la seguente: « legalmente »;
2) al comma 1, lettera e), dopo la parola « stabilito » è inserita la seguente: « legalmente »;
3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), è presunta la rinuncia alla cittadinanza italiana, se la residenza in Italia ha una durata inferiore a due anni continuativi. All'atto della dichiarazione di cui alla lettera c) del comma 1 o dell'accertamento dell'avvenuto acquisto della cittadinanza ai sensi della lettera d) del medesimo comma, l'ufficiale dello stato civile avverte l'interessato di quanto disposto dal presente comma »;
i) all'articolo 14, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita »;
l) all'articolo 20, le parole: « Salvo che sia espressamente previsto » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto disposto dall'articolo 3-bis o da altre espresse disposizioni di legge »;
m) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
« Art. 23-bis. – 1. Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, in materia di cittadinanza non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale ».
2. Fatti salvi i casi di mancato acquisto o di perdita della cittadinanza previsti dalla legge, gli articoli 1, primo comma, numero 1, e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si interpretano nel senso che i figli di madre cittadina sono considerati avere acquistato la cittadinanza dal 1° gennaio 1948, se, alla medesima data, non avevano ancora compiuto il ventunesimo anno di età.
3. All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: « euro 600,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 700,00 ».
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636, le parole: « euro 600 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 700 »;
b) al comma 640, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 45 per cento »;
c) dopo il comma 640 è inserito il seguente:
« 640-bis. Una quota pari al 5 per cento dei proventi del contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ».