Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). -- 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».