Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914

Art. 9.

(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)

1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».