Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914
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Art. 16.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. -- (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). -- Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;
b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:
«Art. 617-septies. -- (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). -- Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
Art. 617-octies. -- (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). -- Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Art. 617-novies. -- (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;
c) all'articolo 684:
1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;
2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».