Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1914
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MARAN, LANZILLOTTA, SUSTA, CORSINI, TONINI e ROMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2015

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Onorevoli Senatori. -- L'intervento normativo proposto interviene sulla delicata materia delle intercettazioni riproponendo, con alcuni aggiornamenti, il disegno di legge governativo atto Camera n. 1638 della XV legislatura, approvato dalla Camera dei deputati il 17 aprile 2007 e che non vide l'approvazione definitiva a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Obiettivo della riforma è quello di contemperare le necessità investigative, le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, il diritto dei cittadini a vedere tutelata la loro riservatezza, soprattutto quando estranei al procedimento. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee costituiscono infatti valori tutelati, oltre che dalla Carta costituzionale (articoli 13 e 15), anche dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che lo strumento della captazione di conversazioni e comunicazioni, anche telematiche, costituisca uno dei cardini dell'attività investigativa.

La maggior parte delle intercettazioni (telefoniche, ambientali e di altro genere) viene disposta nell'ambito di indagini di competenza delle direzioni distrettuali antimafia: lo strumento captativo è infatti indispensabile a fini di accertamento e repressione dei reati di maggiore gravità, quali quelli concernenti le organizzazioni mafiose o il terrorismo. Vero è che il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova è assai più limitato negli altri Paesi a democrazia avanzata, ma è pur vero che essi non conoscono i fenomeni di diffusa pervasività e gravissima pericolosità delle organizzazioni di stampo mafioso che affliggono invece vaste zone dell'Italia.

Si è ritenuto pertanto, sotto questo versante, di limitare l'intervento normativo ad alcune modifiche volte in primis a rendere più pregnante l'obbligo di motivazione del decreto di proroga delle intercettazioni, ed in secondo luogo a disciplinare più dettagliatamente la loro durata e le modalità di esecuzione. Particolare rilevanza ha sotto tale aspetto la tendenziale limitazione a tre mesi delle proroghe delle intercettazioni, superabili solo in presenza di precisi requisiti.

Connessa a tale previsione è l'istituzione del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica. Il predetto funzionario deve periodicamente comunicare al capo dell'ufficio l'elenco delle intercettazioni che superano la durata di tre mesi, onde consentire allo stesso di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e di esercitare i compiti di vigilanza connessi alla sua funzione.

Sotto il profilo della tutela della riservatezza, garantita dalla Costituzione, si è ritenuto di intervenire su due fronti; si è, difatti, previsto che le operazioni di intercettazione avvengano presso centri di intercettazione istituiti presso ogni distretto di corte d'appello, laddove le operazioni di ascolto avverranno presso le competenti procure della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini. Tale modifica, che interviene sull'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, consentirà inoltre un risparmio di spesa elevatissimo.

Sotto il medesimo profilo si è altresì ritenuto di dover diversamente regolamentare il regime dell'acquisizione al procedimento delle conversazioni intercettate, in guisa tale che le conversazioni intercettate non utili alle indagini rimangano coperte da segreto e non abbiano mai ingresso fra gli atti conoscibili. Detta tutela viene in particolare assicurata attraverso la progressiva «scrematura» (ad opera prima del pubblico ministero, poi del giudice per le indagini preliminari) delle conversazioni ritenute irrilevanti, che vengono custodite in apposito archivio riservato e secretate.

In tema di pubblicità degli atti di indagine e delle intercettazioni telefoniche si è operato in modo da garantire il diritto dei cittadini ad essere informati e della libera stampa ad informare, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per le indagini ovvero in una indebita propalazione di notizie riservate, soprattutto se relative a terzi estranei al procedimento penale.

In tale senso, si sono previste autonome fattispecie criminose per l'illecita divulgazione di notizie relative ad atti del procedimento penale coperti da segreto e l'accesso illecito ai medesimi atti; è stata, infine, prevista una specifica sanzione amministrativa per la pubblicazione di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto «codice della privacy») e dal codice di deontologia, la cui applicazione è rimessa al Garante per la protezione dei dati personali.

La riforma proposta si compone di diciannove articoli.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale. Esso va letto unitamente agli articoli 329 e 329-bis.

Con l'intervento proposto, il regime della riservatezza delle indagini risulta articolato come segue.

Le intercettazioni non acquisite da parte del giudice sono sempre coperte da segreto (articolo 329-bis, introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge), così come gli atti di cui l'indagato non abbia conoscenza (articolo 329, comma 1).

Tale norma in realtà contempla una forma di segreto diversa da quella prevista dall'articolo 329. Quest'ultimo, infatti, concerne il cosiddetto «segreto istruttorio», mentre la norma introdotta prevede una forma di segreto volto a tutelare comunque la riservatezza dei soggetti, spesso incidentalmente coinvolti, anche oltre il termine di cessazione del segreto sugli atti del procedimento. A ciò consegue che, relativamente alle conversazioni irrilevanti, per effetto della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 114 (rimasta invariata), vige sempre il divieto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto e nel contenuto.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce il comma 2 dell'articolo 114, disponendo che è fatto divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ovvero delle investigazioni difensive, fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare. Resta la possibilità di pubblicazione degli atti di indagine nel loro contenuto. Rispetto all'attuale formulazione, si è ritenuto di rendere simmetrico il divieto di pubblicazione per le parti, estendendolo anche alle indagini difensive.

La lettera b) introduce un comma 2-bis all'articolo 114, e stabilisce che per tutte le conversazioni, anche non coperte da segreto, è fatto divieto di pubblicazione, anche nel contenuto, fino alla conclusione delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare. La norma rappresenta una novità volta a rendere più stringente il divieto di pubblicazione delle conversazioni intercettate rispetto alle altre attività di indagine, in quanto fonte principale di propalazione di notizie e circostanze afferenti la vita privata di soggetti spesso accidentalmente coinvolti.

Si introduce, altresì, un comma 2-ter nell'articolo 114, ove si precisa che è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari (che atti di indagine non sono); di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza; ciò al fine di rendere effettivo il controllo, anche della pubblica opinione, sulle ragioni dell'esercizio del potere di privazione della libertà personale ovvero di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, ma solo dopo che la persona sottoposta ad indagini sia stata posta in grado di conoscere le accuse mosse a suo carico.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituisce l'attuale comma 3 dell'articolo 114, aggiornandolo alla luce dei contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 20-24 febbraio 1995; si prevede infatti che «se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza».

La lettera d) riproduce sostanzialmente il comma 7 dell'articolo 114, prevedendo una generale pubblicabilità nel contenuto degli atti non più coperti da segreto, salve le eccezioni dianzi evidenziate.

L'articolo 3 introduce, dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale, l'articolo 266-ter che, risolvendo una questione giurisprudenziale controversa, precisa che le disposizioni di cui agli articoli. 266 e 266-bis si applicano anche alle intercettazioni della corrispondenza di tipo «epistolare» che, cioè, «non interrompono il corso della spedizione». Con l'articolo 266-quater vengono estese le disposizioni sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e alle opoerazioni visive a contenuto non captativo che si svolgono nella privata dimora. Si prevede infine che le operazioni di ripresa fuori dai luoghi pubblici siano autorizzate con decreto motivato da parte del pubblico ministero. Nei luoghi pubblici esse sono invece eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria.

L'articolo 4 modifica l'articolo 267 del codice di rito, relativo ai presupposti e alle forme del provvedimento.

In particolare, la norma proposta prevede la richiesta del pubblico ministero a disporre le operazioni di cui all'articolo 266 nei confronti del giudice per le indagini preliminari. Quest’ultimo risponde quindi con decreto motivato rispetto alla sussistenza di gravi indizi di reato e della assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini dell'indagine. Viene quindi fissato il limite alle proroghe delle intercettazioni in tre mesi (ossia la metà del termine ordinario di durata delle indagini preliminari), superabile qualora siano emersi nuovi elementi di indagine anche desunti dai contenuti di conversazioni intercettate nel medesimo procedimento. Tali elementi debbono essere chiaramente indicati nel provvedimento di proroga.

Si prevede, poi, un tendenziale limite a due proroghe per le intercettazioni tra presenti, salvo che siano emersi nuovi elementi, anche desunti dai contenuti delle conversazioni intercettate, che rendano necessaria la prosecuzione delle operazioni.

L'articolo 6 modifica l'articolo 268 del codice di rito, introducendo una profonda innovazione relativamente agli impianti da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione ed armonizzando il residuo contenuto del testo con gli articoli successivi. In particolare, viene previsto dal novellato comma 3 che le operazioni di registrazione dovranno essere effettuate per mezzo di impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica da istituirsi presso ogni distretto di corte d'appello.

Le operazioni di ascolto delle conversazioni saranno invece compiute mediante gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.

Tale disciplina è volta a concentrare le operazioni di captazione ed ascolto nel minor numero di strutture possibile, onde ridurre i soggetti che possano avere accesso alle informazioni riservate da esse emergenti e garantire il miglior livello di sicurezza nella acquisizione e nel trattamento dei dati.

L'articolo 7 introduce gli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies e il successivo articolo 8 riformula l'articolo 269 del codice di procedura penale.

La riservatezza dei soggetti coinvolti nelle intercettazioni viene assicurata attraverso un intervento diretto sul procedimento delineato dall'articolo 268 del codice di procedura penale. La sequenza procedimentale del deposito e della eliminazione del materiale irrilevante viene modificata, attribuendo prima al pubblico ministero e poi al giudice il potere-dovere di selezionare le intercettazioni da acquisire. La procedura prevista è la più snella possibile, non prevedendosi un'apposita udienza, che avrebbe comportato un inutile appesantimento ed allungamento dei tempi procedimentali (con violazione del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo), bensì una facoltà del giudice di «sentire le parti, ove necessario, senza formalità».

Viene comunque adeguatamente garantito il diritto di difesa, attraverso la previsione dell'interlocuzione del difensore, che può chiedere al giudice l'integrazione delle acquisizioni.

In particolare, si prevede che al termine delle operazioni (salvo che il giudice non autorizzi il cosiddetto «ritardo del deposito»: articolo 268-bis, comma 3) il pubblico ministero debba depositare in segreteria, unitamente ai decreti di autorizzazione e proroga, i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza di essi; tutti gli altri atti relativi alle intercettazioni, ossia quelli irrilevanti in quanto «riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini», ovvero quelli di cui è vietata l'utilizzazione, devono invece confluire nell'archivio riservato.

Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine stabilito, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o inutilizzabili.

Scaduto il termine, il giudice dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato, disciplinato dal nuovo articolo 89-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato sopra indicato.

Si prevede poi l'applicazione, nei limiti della compatibilità, della anzidetta normativa ai dati relativi al traffico telefonico.

La selezione preventiva della documentazione rilevante, prima ad opera del pubblico ministero e successivamente ad opera del giudice, riduce i rischi di divulgazione dei contenuti delle intercettazioni, senza abbassare il livello di tutela del diritto di difesa dell'imputato, al quale viene riconosciuta la facoltà di prendere cognizione di tutta la documentazione, compresa quella che il pubblico ministero ha ritenuto non rilevante, e di indicare al giudice le conversazioni in relazione alle quali reputi necessaria l'acquisizione.

La nuova disciplina si caratterizza, inoltre, per l'istituzione di un apposito archivio riservato (articolo 89-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al citato decreto legislativo n. 271 del 1989, introdotto dall'articolo 14 del disegno di legge) nel quale il pubblico ministero deve custodire i verbali e le registrazioni e l’accesso al quale è consentito ai difensori delle parti solo per la verifica della completezza del materiale acquisito e per la eventuale richiesta al giudice di integrazione.

La documentazione relativa alle intercettazioni non rilevanti è custodita nell'archivio riservato fino alla decisione non più soggetta ad impugnazione ed è coperta da segreto (articolo 329-bis), con conseguente divieto di pubblicazione (articolo 114, comma 1).

Nel medesimo archivio sono destinati a confluire anche i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni rilevanti, una volta effettuata la trascrizione. È stata infatti ridisegnata la procedura di trascrizione delle conversazioni nelle forme della perizia, prevedendosi che, appena concluse le operazioni, i verbali e le registrazioni siano immediatamente ricollocati nell'archivio riservato, mentre le trascrizioni confluiranno nel fascicolo per il dibattimento. Si prevede altresì (e ciò vale anche per le trascrizioni effettuate dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari al fine di presentare le proprie richieste al giudice, ex articolo 268-quater) il divieto di trascrizione di quelle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, e che il giudice disponga che i nominativi e i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

È stato regolamentato (articolo 268-quater) in forma analoga al meccanismo procedurale dell'acquisizione delle intercettazioni fin qui descritto, il caso in cui il pubblico ministero richieda al giudice provvedimenti cautelari nel corso delle indagini preliminari, precedentemente, cioè, alla formale acquisizione dei risultati delle intercettazioni.

Si è previsto che il pubblico ministero possa presentare al giudice solo le conversazioni che considera rilevanti, e che il giudice debba restituire quelle ritenute non rilevanti. Si prevede, altresì, che dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza del provvedimento, si applica la disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 268-bis, che consente ai difensori di estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

È stata, infine, prevista e disciplinata la facoltà di accesso all'archivio riservato da parte del giudice, d'ufficio ovvero a richiesta di parte, anche nel corso dell'udienza preliminare e successivamente alla chiusura delle indagini preliminari. L'articolo 268-quinquies disciplina appunto le ipotesi in cui l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni vengano disposte dal giudice dopo la conclusione delle indagini preliminari.

Si prevede che dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 89-bis delle norme di attuazione. All'esito può disporre con ordinanza motivata l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su specifica e motivata richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

L'articolo 268-sexies prevede, infine, che dopo la chiusura delle indagini preliminari debba essere dato avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze sulle quali sia stato emesso decreto di intercettazione, se diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, dell'avvenuta esecuzione nei loro confronti delle operazioni di intercettazione. Tale norma consente ai menzionati soggetti di avere contezza di ogni intercettazione effettuata a proprio carico, anche qualora alla stessa consegua l'emissione di un decreto di archiviazione.

L'avviso non viene inviato nei seguenti casi (comma 3):

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento.

L'articolo 8, nel riformulare l'articolo 269 del codice di procedura penale, prevede che il giudice disponga la distruzione della documentazione custodita nell'archivio riservato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero decorsi cinque anni dal deposito del decreto di archiviazione (comma 1).

Si prevede inoltre (comma 2) che, anche prima del decorso dei termini anzidetti, gli interessati possano chiedere la distruzione della documentazione non rilevante per il procedimento. In tale caso il giudice, prima di decidere, deve acquisire il consenso delle parti.

Gli articoli 9 e 11 adeguano alla nuova disciplina, rispettivamente, l'ipotesi di trasmissione ad altra autorità giudiziaria delle intercettazioni per l'utilizzabilità in altro procedimento (articolo 270) e la normativa in tema di intercettazioni finalizzate alla ricerca dei latitanti prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale, mentre l'articolo 10 prevede il deposito dei soli verbali e delle autorizzazioni relative alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero.

L'articolo 12 prevede che i verbali, le registrazioni e tutta la documentazione custodita nell'archivio riservato e non acquisita al procedimento siano sempre assoggettati al segreto. Si è ritenuto di prevedere tale disciplina con norma autonoma rispetto a quella dell'articolo 329 del codice di procedura penale, già disciplinante la materia del segreto in corso di indagine; ed invero tale scelta è apparsa più opportuna per meglio evidenziare la differente natura del segreto inerente agli atti contenuti nell'archivio riservato (volto a tutelare la riservatezza dei soggetti intercettati) rispetto al segreto di indagine (volto invece a tutelare il corretto andamento delle attività investigative). Tale diversità si evidenzia, poi, nella maggiore durata del segreto posto a tutela della riservatezza, il quale si protrae anche oltre il termine delle indagini preliminari e copre l'intera permanenza della suddetta documentazione all'interno dell'archivio riservato.

Gli articoli 13 e 14 recano modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271 del 1989) e vi introducono l'articolo 89-bis. Le due disposizioni disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'archivio riservato delle intercettazioni, nonché la figura del funzionario responsabile delle intercettazioni, nominato dal procuratore della Repubblica; è previsto, inoltre, che l'archivio in questione venga tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

In particolare, il funzionario responsabile dovrà comunicare ogni due mesi al procuratore della Repubblica l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi; tale disposizione è stata prevista per consentire al capo dell'ufficio giudiziario di essere costantemente al corrente della mole di intercettazioni in corso presso la struttura da egli diretta e per rendere attuabile il suo consapevole controllo sulle predette attività, anche sotto il profilo delle spese affrontate per realizzarle.

L'articolo 15 prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmetta al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente, che a sua volta viene trasmessa alla Corte dei conti.

L'articolo 16, comma 1, lettera a), riformula l'articolo 379-bis del codice penale («Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale»); la nuova formulazione della norma sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni la condotta di «chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti da segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, servizio o qualità, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza».

Ove l'agevolazione sia soltanto colposa, le pene sono considerevolmente diminuite, mentre se la condotta è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio le pene sono aumentate.

In tale modo, si è approntata una tutela penale fondata sull'accesso «qualificato» ad atti del procedimento penale, configurando pertanto il reato in esame come reato «proprio» (ad esempio anche del difensore o dell'investigatore privato incaricato delle investigazioni difensive); la previsione della circostanza aggravante a carico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio (magistrato, suoi ausiliari, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, perito), che impone un trattamento sanzionatorio più grave in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà del pubblico dipendente, pone la norma in esame in termini di specialità rispetto alla norma generale di cui all'articolo 326, in quanto limitata ai soli atti delle indagini preliminari.

Il quarto comma del medesimo articolo riproduce il secondo periodo della vigente formulazione della norma, che sanziona l'inottemperanza all'ordine di non divulgare notizie del procedimento penale impartito al sommario informatore dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale, anche se la sanzione (prevista prima fino a un anno di reclusione) è stata elevata da uno a tre anni.

La lettera b) dell'articolo in esame introduce, poi, una ulteriore fattispecie di reato (articolo 617-septies del codice penale) volta a sanzionare chiunque prenda illecitamente diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti da segreto; tale formulazione consente di escludere la responsabilità penale di chi si sia limitato a ricevere gli atti di cui sopra, senza concorrere nell'accesso illecito ai luoghi ove gli stessi vengono custoditi.

In relazione all'articolo 684 del codice penale [il cui testo, con la lettera c), viene armonizzato con i nuovi contenuti dell'articolo 114 del codice di procedura penale] viene, poi, prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

L'articolo 17 introduce, infine, una specifica sanzione amministrativa (articolo 164-bis del «codice della privacy», di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) per le condotte di pubblicazione a fini di informazione giornalistica di dati personali in violazione delle disposizioni previste dal codice medesimo e dal codice di deontologia; la predetta sanzione amministrativa consiste nella pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione.

L'articolo 18 prevede l'abrogazione dell'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98. Detta norma, infatti, indica una particolare procedura per l'individuazione di apparecchi o strumenti idonei ad operare intercettazioni di comunicazioni ai sensi del vigente codice di rito ed appare in contrasto con i princìpi dell’Unione europea di libera circolazione delle merci, nonché con la specifica normativa del settore degli apparati radio e terminali di telecomunicazione (direttiva 1999/5/CE, recepita con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e successivamente sostituita dalla direttiva 2014/53/CE).

L'articolo 19, in ultimo, chiarisce che le disposizioni processuali introdotte dalla legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, e che il novellato articolo 268, comma 3, potrà trovare applicazione soltanto decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo articolo 268.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni o dei quali sia data lettura in pubblica udienza»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 266, comma 1, alinea, del codice di procedura penale, la parola: «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».

Art. 3.

(Introduzione degli articoli 266-ter e 266-quater del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 266-ter. - (Intercettazioni di corrispondenza postale). -- 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Art. 266-quater. - (Riprese visive). -- 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, comma 1, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni che si svolgono nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono al di fuori di luoghi pubblici sono autorizzate dal pubblico ministero con decreto motivato.

3. Fuori dei casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgono in luoghi pubblici possono essere eseguite di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tale durata può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni»;

d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguita nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti indicati nel comma 1.

3-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 267-bis del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 267 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 267-bis. - (Acquisizione di dati relativi al traffico telefonico). -- 1. Nel corso delle indagini preliminari, i dati relativi al traffico telefonico sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il difensore della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa».

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;

b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.

3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.

3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies e 268-sexies del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). -- 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.

3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini.

4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.

8. I difensori delle parti possono estrarre copia delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.

9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). -- 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzate per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.

2. Le trascrizioni delle registrazioni e le stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.

3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico.

Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). -- 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi degli articoli 359 e 360. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede.

2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.

3. Il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni rilevanti per la decisione nel fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. Dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 8 dell'articolo 268-bis.

4. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione del numero delle pagine stampate;

b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e ricezione.

Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). -- 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

Art. 268-sexies. - (Avviso a persone non indagate). -- 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il pubblico ministero dà avviso in piego chiuso ai soggetti titolari delle utenze in ordine alle quali è stata disposta intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, diversi da quelli nei confronti dei quali si procede e che non risultino indagati in procedimenti connessi o collegati, dell'avvenuta intercettazione.

2. L'avviso contiene la mera notizia dell'avvenuta intercettazione, la durata e il numero dell'utenza intercettata, nonché l'indicazione della facoltà di chiedere la distruzione anticipata delle registrazioni ai sensi dell'articolo 269, comma 2.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei casi in cui si procede per i reati indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del presente codice, nonché per i reati di cui agli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale;

b) se dagli atti di indagine risulti che l'utenza è stata comunque utilizzata da persone sottoposte ad indagine ovvero da indagati in procedimenti connessi o collegati;

c) se taluna delle conversazioni intercettate sulle utenze di cui al comma 1 sia stata acquisita al procedimento».

2. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: «di cui all'articolo 268, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 268-bis e seguenti».

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone la distruzione della documentazione di cui al comma 1. Tuttavia, quando la documentazione non è rilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza il giudice decide con decreto motivato. La distruzione anticipata non può essere disposta senza il consenso delle parti».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale)

1. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale)

1. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)

1. Nel titolo I del libro V della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). -- 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».

Art. 13.

(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.

2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».

Art. 14.

(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). -- 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.

2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.

3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.

4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

Art. 15.

(Introduzione dell'articolo 90-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Nel capo VI del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:

«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). -- 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione avente ad oggetto le intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».

Art. 16.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. -- (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). -- Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero mediante agevolazione colposa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni e da sei mesi a due anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

b) dopo l'articolo 617-sexies sono inseriti i seguenti:

«Art. 617-septies. -- (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). -- Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

Art. 617-octies. -- (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti). -- Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque, avendo consapevolezza dell'illecita formazione, acquisizione o raccolta, illecitamente detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 617-novies. -- (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni»;

c) all'articolo 684:

1) al primo comma, le parole: «o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto» e le parole da: «con l'ammenda» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000»;

2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

Art. 17.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei»;

b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-ter,»;

c) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

«Art. 164-ter. - (Illeciti per finalità giornalistiche). -- 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Art. 18.

(Abrogazione)

1. L'articolo 9 della legge 8 aprile 1974, n. 98, è abrogato.

Art. 19.

(Regime transitorio)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.