Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914

Art. 12.

(Introduzione dell'articolo 329-bis del codice di procedura penale)

1. Nel titolo I del libro V della parte II del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:

«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). -- 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, non acquisiti ai sensi degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.

2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto».