Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914

Art. 17.

(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 132, comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei»;

b) all'articolo 139, comma 5, dopo le parole: «codice di deontologia,» sono inserite le seguenti: «ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 164-ter,»;

c) dopo l'articolo 164-bis è inserito il seguente:

«Art. 164-ter. - (Illeciti per finalità giornalistiche). -- 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 ovvero del codice di deontologia adottato ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».