Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1914

Art. 10.

(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale)

1. Al comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero».