Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1352

Art. 47.

(Modifica dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272)

1. L'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. -- (Servizi del Dipartimento per la giustizia minorile). -- 1. I servizi facenti parte del Dipartimento per la giustizia minorile sono:

a) i centri per la giustizia minorile;

b) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

c) gli istituti penali per minorenni;

d) le comunità penali a custodia attenuata per minorenni;

e) gli istituti penali per giovani adulti;

f) le sezioni di semilibertà e di semidetenzione;

g) i centri di prima accoglienza;

h) le comunità pubbliche;

i) i centri polifunzionali.

2. I servizi del Dipartimento per la giustizia minorile possono avvalersi anche della collaborazione di operatori di strutture pubbliche esperti in pedagogia, psicologia, sociologia, criminologia, scienze dell'educazione, servizio sociale o mediazione penale o culturale».