Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1352
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Titolo II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI LIMITATIVI E PRIVATIVI DELLA LIBERTÀ
Capo I
AREA PENALE APERTA E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
Art. 13.
(Sanzioni sostitutive della detenzione)
1. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna può determinare una pena consistente in una delle seguenti sanzioni per un tempo pari alla pena detentiva applicabile:
a) semidetenzione;
b) permanenza domiciliare;
c) permanenza domiciliare nei fine settimana;
d) libertà controllata;
e) sanzioni a contenuto interdittivo;
f) sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità.
2. La libertà controllata, le sanzioni interdittive e le sanzioni consistenti in condotte riparatorie o nello svolgimento di prestazioni di pubblica utilità sono cumulabili.
3. Il tribunale per i minorenni, con la sentenza di condanna a misura sostitutiva della detenzione, prevede contestualmente la pena applicabile in caso di inottemperanza accertata da parte del magistrato di sorveglianza.
Art. 14.
(Misure alternative alla detenzione)
1. Il tribunale di sorveglianza può applicare le seguenti misure alternative alla detenzione:
a) semilibertà;
b) detenzione domiciliare;
c) detenzione domiciliare nei fine settimana;
d) detenzione domiciliare speciale;
e) affidamento in prova ai servizi sociali;
f) liberazione anticipata;
g) liberazione anticipata per positivo svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità;
h) liberazione condizionale;
i) affidamento in prova nei casi particolari;
l) sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.
Art. 15.
(Semidetenzione e semilibertà)
1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare la sentenza di condanna alla semidetenzione quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni.
2. La semidetenzione e la semilibertà si applicano ai soggetti minori di età al momento del reato senza limiti di condizioni soggettive.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono attuate presso locali predisposti separati dall'area detentiva in regime ordinario collocati in istituti di detenzione prossimi al luogo dove il soggetto ha la famiglia o il lavoro.
4. Il magistrato di sorveglianza delibera con decreto i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività all'esterno e impartisce prescrizioni dirette alla migliore realizzazione del progetto con il coinvolgimento della famiglia ovvero, se quest'ultima non è reperibile o è inadeguata, individua le figure educative di riferimento proposte dai servizi sociali minorili o dell'ente locale.
5. Il magistrato di sorveglianza può disporre controlli anche tramite il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile.
Art. 16.
(Permanenza domiciliare
e detenzione
domiciliare)
1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla permanenza domiciliare quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di un anno.
2. La permanenza domiciliare e la detenzione domiciliare sono attuate con le modalità della permanenza in casa.
3. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna o successivamente il magistrato di sorveglianza prescrive al condannato lo svolgimento di attività di studio o di lavoro ovvero di attività comunque utili per il suo positivo inserimento sociale, determinando gli orari in cui, per il loro svolgimento, egli può allontanarsi dal luogo della misura.
Art. 17.
(Permanenza domiciliare nei fine settimana
e
detenzione domiciliare nei fine settimana)
1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla permanenza domiciliare nei fine settimana quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di sei mesi.
2. Il tribunale di sorveglianza può sostituire, in favore del soggetto detenuto che ha scontato almeno metà della pena irrogatagli con la sentenza di condanna, la pena residua non superiore a sei mesi con la misura della detenzione domiciliare nei fine settimana.
3. La permanenza domiciliare nei fine settimana e la detenzione domiciliare nei fine settimana sono attuate con la forma della misura cautelare della permanenza in casa per quaranta ore tra il sabato e il lunedì mattina e con l'adempimento, nel tempo residuo, di prescrizioni relative alla condotta.
4. Il tribunale per i minorenni con la sentenza di condanna, o successivamente il tribunale di sorveglianza:
a) determina gli orari e le modalità della detenzione;
b) prescrive, su proposta dei servizi sociali minorili, le attività di formazione o di lavoro da svolgere durante la settimana;
c) incarica gli uffici del servizio sociale minorile e i servizi sociali e sanitari degli enti locali del sostegno per il reinserimento sociale e il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile o altre Forze di polizia per il controllo.
Art. 18.
(Libertà controllata
e affidamento in prova al
servizio sociale)
1. Il tribunale per i minorenni può pronunciare sentenza di condanna alla libertà controllata quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di due anni. La libertà controllata è eseguita con le modalità dell'affidamento in prova al servizio sociale.
2. Il tribunale di sorveglianza può sostituire al condannato la pena detentiva inflitta quando essa non supera, anche come parte residua, i quattro anni, con l'affidamento in prova al servizio sociale, per un periodo pari a quello della pena residua.
3. Nell'esecuzione delle misure della libertà controllata e dell'affidamento in prova al servizio sociale le funzioni di controllo e di sostegno sono svolte dai servizi sociali minorili, in collaborazione con i servizi sociali degli enti locali.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 47, 47-ter, 47-quater, 47-quinquies e 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e dell'articolo 94 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 19.
(Sanzioni a contenuto interdittivo)
1. Il tribunale per i minorenni, quando ritiene di poter irrogare una pena detentiva entro il limite massimo di sei mesi, può pronunciare sentenza di condanna a sanzione a contenuto interdittivo per la durata corrispondente alla pena irrogabile.
2. Le sanzioni a contenuto interdittivo possono consistere:
a) nel divieto di assumere bevande alcoliche;
b) nel divieto di frequentare luoghi o persone;
c) nel divieto di allontanarsi dall'abitazione in determinate fasce orarie;
d) nel divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) nel divieto di utilizzare mezzi di trasporto privati;
f) nel divieto di guidare veicoli a motore.
Art. 20.
(Sanzioni consistenti nello svolgimento
di
attività riparatorie o di pubblica utilità)
1. Il tribunale per i minorenni, acquisite informazioni, può pronunciare sentenza di condanna allo svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità quando:
a) vi è la richiesta dell'imputato;
b) è stata sentita l'eventuale persona offesa, se comparsa;
c) si ritiene che sia irrogabile una pena detentiva entro il limite massimo di un anno;
d) le attività riparatorie o di pubblica utilità sono idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
2. Le sanzioni di svolgimento di attività riparatorie dirette a realizzare un risarcimento verso la persona offesa, il danneggiato dal reato o verso la collettività possono consistere:
a) nella riparazione totale o parziale in forma diretta o risarcitoria del danno prodotto;
b) nell'offerta a favore della persona offesa o della collettività di servizi riparatori non in forma specifica attraverso la prestazione di adeguate attività di pubblica utilità, possibilmente connesse con il bene offeso;
c) nella richiesta di scuse per un comportamento offensivo, anche attraverso attività di mediazione.
3. Le attività di pubblica utilità possono consistere in:
a) attività attinenti alla circolazione di mezzi o persone per reati connessi alla violazione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) ripulitura di luoghi pubblici per reati di danneggiamento;
c) attività di assistenza e di trasporto di persone disabili;
d) ripulitura e sistemazione di spazi pubblici;
e) attività di giardinaggio negli spazi verdi pubblici;
f) ogni attività che ha valenza sociale, possibilmente connessa con il bene offeso;
g) ogni servizio riparatorio a favore di persone in condizioni analoghe a quelle della persona offesa, ove quest'ultima non sia stata disponibile.
Art. 21.
(Proposte dei servizi sociali minorili
in ordine
al contenuto delle misure)
1. I servizi sociali minorili predispongono per il magistrato di sorveglianza un progetto di fattibilità relativo alle modalità di esecuzione delle misure di cui al presente capo.
Art. 22.
(Liberazione anticipata)
1. Il giudice di sorveglianza può concedere al condannato il beneficio della liberazione anticipata nella misura di sessanta giorni per ogni semestre di pena scontata.
Art. 23.
(Liberazione anticipata per positivo
svolgimento di attività riparatorie)
1. Nel corso dell'esecuzione della pena il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, del difensore, del condannato, dei genitori o del tutore del condannato minore, nonché dei servizi sociali minorili, può disporre la realizzazione di attività riparatorie sulla base di un progetto predisposto dai servizi sociali minorili concordato con il condannato. Il progetto può comprendere la mediazione, qualora tale attività sia considerata utile per favorire la pacificazione tra il condannato e la persona offesa o danneggiata dal reato, se consenzienti, o la riparazione anche parziale del danno materiale o relazionale; il progetto può anche prevedere attività finalizzate alle restituzioni o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, per la rassicurazione della collettività, eventualmente coinvolgendo figure rappresentative del territorio. Il tribunale di sorveglianza si può avvalere dei centri e delle strutture pubblici o privati di mediazione, individuati dal centro per la giustizia minorile.
2. Il tribunale di sorveglianza prescrive attività riparatorie dopo aver informato e sentito il condannato non richiedente al fine di promuoverne il consenso, anche con l'aiuto dell'operatore socio-educativo di riferimento. Ai fini del percorso della mediazione rinvia l'udienza per un periodo non superiore a quattro mesi, incaricando l'operatore socio-educativo di riferimento di seguirne lo svolgimento.
3. Al compimento delle attività di riparazione e di mediazione è redatto processo verbale attestante le modalità dell'attività riparatoria svolta e gli esiti della mediazione eventualmente effettuata tra il condannato e la persona offesa o danneggiata, contenente le dichiarazioni che i soggetti partecipanti concordano di riferire al tribunale.
4. Il tribunale di sorveglianza, sentito il condannato, valutato l'esito delle attività di riparazione e di mediazione svolte, può dichiarare la riduzione della durata della pena nei limiti di sessanta giorni per ogni sei mesi di pena scontata o l'estinzione della pena residua nei limiti massimi di un anno o la trasformazione della misura in una misura meno limitativa.
Art. 24.
(Sostegno e controllo
dei servizi sociali
minorili)
1. Gli uffici dei servizi sociali minorili:
a) assicurano attività di sostegno e controllo nell'esecuzione delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione in collaborazione con i servizi sociali dell'ente locale e, a tale scopo, possono richiedere la collaborazione del personale di polizia penitenziaria del contingente minorile, se non già incaricato del controllo dall'autorità giudiziaria minorile;
b) garantiscono la collaborazione e la continuità dell'intervento con i servizi sociali degli enti locali, per un periodo non superiore a tre mesi dopo la dismissione del condannato e il suo rientro nel contesto di appartenenza.
Capo II
STRUTTURE DETENTIVE
Art. 25.
(Strutture detentive)
1. Le strutture detentive per i minori degli anni diciotto e per i giovani adulti che hanno commesso dei reati fino al compimento della maggiore età sono:
a) l'istituto penale per minorenni;
b) la comunità penale a custodia attenuata per minorenni;
c) l'istituto penale per giovani adulti;
d) la sezione di semilibertà e di semidetenzione;
e) il centro di prima accoglienza;
f) la comunità pubblica;
g) la comunità del privato sociale.
2. Il direttore della struttura detentiva di accoglienza esercita le responsabilità, i diritti e i doveri dell'affidatario sui minorenni detenuti.
Art. 26.
(Istituto penale per minorenni)
1. L'istituto penale per minorenni accoglie i soggetti in custodia cautelare e in esecuzione di pena fino al compimento del ventunesimo anno di età.
2. L'istituto penale per minorenni, al fine di salvaguardare i processi educativi in atto nel pieno rispetto della parità di opportunità offerte, deve:
a) essere organizzato in modo da accogliere un numero limitato di detenuti per ogni gruppo previsto dal regolamento interno, anche al fine di impedire dinamiche discriminatorie e prevaricatorie;
b) offrire un ambiente idoneo alla crescita, all'educazione, alla formazione e alla socializzazione dei minorenni;
c) avere una struttura edilizia dignitosa e funzionale al soddisfacimento dei diritti e dei bisogni di cura dei minorenni;
d) assicurare spazi interni ed esterni funzionali alle esigenze di vita individuale e comunitaria e allo svolgimento delle attività culturali, di sport, di tempo libero, di culto, di istruzione, di formazione professionale, di orientamento e di avviamento al lavoro;
e) assicurare nell'organizzazione edilizia l'assegnazione dei minorenni in gruppi di dimensione funzionale allo svolgimento delle attività e alla realizzazione dei programmi di trattamento individualizzati;
f) garantire che ogni gruppo nell'intera giornata sia seguito da operatori socio-educativi di riferimento che ne curano l'accompagnamento nel percorso educativo e trattamentale finalizzato alla corretta gestione dei conflitti;
g) prevedere la presenza delle figure educative nell'area detentiva e in tutti gli ambiti di vita comune;
h) assicurare un trattamento che risponde ai bisogni psicologici e maturativi del soggetto ristretto e che contribuisce a superare le difficoltà nella costruzione della sua identità personale e sociale;
i) assicurare, anche attraverso adeguate previsioni del regolamento interno, un trattamento improntato alla più rigorosa e trasparente imparzialità e alla piena parità di condizioni di vita;
l) programmare, nell'ambito del progetto di istituto, su iniziativa e verifica del direttore dell'istituto, la partecipazione di enti pubblici, di associazioni pubbliche e private e di singole persone per attivare e sostenere attività culturali, di studio, di avviamento al lavoro, di sport e di tempo libero;
m) promuovere e attivare, in collaborazione con gli enti locali, opportunità finalizzate alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;
n) preparare, in collaborazione con i servizi sociali minorili e dell'ente locale, la dimissione del minorenne dall'istituto, attivando e verificando sul territorio le realtà del contesto familiare, scolastico o lavorativo o di un altro contesto di accoglienza, in cui il minorenne deve reinserirsi;
o) attivare le competenze sanitarie e i percorsi terapeutici, anche di tipo specialistico, a favore dei minorenni per assicurarne il benessere psico-fisico, attraverso intese definite dal direttore del centro per la giustizia minorile con i servizi sanitari dell'ente locale.
Art. 27.
(Comunità penale
a custodia attenuata per
minorenni)
1. La comunità penale a custodia attenuata per minorenni, oltre a quanto previsto all'articolo 26:
a) è destinata a soggetti in custodia cautelare o condannati che non hanno commesso reati di particolare allarme sociale e che hanno aderito al programma socio-educativo individualizzato;
b) ha una dimensione edilizia e organizzativa interna di tipo comunitario;
c) non può ospitare più di dieci soggetti;
d) prevede che, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria, le attività culturali, di studio, di formazione professionale, di orientamento, apprendistato e avviamento al lavoro e di tempo libero possano essere svolte all'esterno, previe intese con istituzioni, imprese, cooperative, associazioni, artigiani e volontariato, promosse dal direttore della comunità;
e) è gestita da educatori con il supporto di operatori di vigilanza.
2. Il personale di polizia penitenziaria appartenente al contingente minorile, assegnato alla comunità, esplica i servizi di portineria, matricola, ispezione sugli ingressi, controllo dei pacchi, traduzione, piantonamento e vigilanza sui beni dell'amministrazione.
Art. 28.
(Istituto penale per giovani adulti)
1. L'istituto penale per giovani adulti, oltre a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2:
a) accoglie giovani adulti che hanno compiuto i diciotto anni di età ma che non hanno superato i venticinque anni di età;
b) sperimenta nuove modalità di trattamento, in relazione al reato commesso e alla durata della pena, con particolare riguardo alle problematiche relative ai reati commessi da bande giovanili, di criminalità organizzata o di tipo mafioso nonché agli interventi terapeutici in collaborazione con i servizi sanitari degli enti locali, rivolti ai giovani adulti che hanno commesso reati di violenza sessuale;
c) attua strategie innovative per il reinserimento sociale e lavorativo di ogni giovane adulto al fine di ridurre la recidiva;
d) sollecita la partecipazione della comunità esterna, di enti e di associazioni pubblici e privati per la realizzazione di interventi mirati al reinserimento sociale;
e) destina, ove possibile, dei locali con ingressi separati e distanti dall'area detentiva in senso stretto a microalloggi autonomi per i giovani adulti che, all'atto delle dimissioni, non hanno ancora individuato sul territorio una collocazione abitativa; l'uso dell'alloggio è consentito per un periodo non superiore a tre mesi, entro il quale i servizi sociali degli enti locali sono tenuti a individuare soluzioni alternative per il compiuto reinserimento sociale dei giovani adulti.
2. Il direttore del centro per la giustizia minorile promuove intese con gli enti territoriali per favorire e attuare l'inserimento lavorativo dei giovani adulti, attraverso il coinvolgimento di istituzioni, imprese, cooperative, associazioni, artigiani e volontariato.
Art. 29.
(Visite)
1. L'autorizzazione all'ingresso negli istituti penali, alle telefonate e ai colloqui dei minorenni e dei giovani adulti ristretti è rilasciata dal direttore dell'istituto ove non ricorrano motivi ostativi da parte dell'autorità giudiziaria.
Art. 30.
(Centro di prima accoglienza)
1. Il centro di prima accoglienza è collocato al di fuori degli istituti penali in una struttura edilizia di dimensioni contenute. Il minorenne arrestato, fermato o accompagnato può essere condotto anche in una comunità pubblica o del privato sociale, su disposizione del pubblico ministero.
2. Il minorenne all'atto dell'ingresso nel centro di prima accoglienza deve essere informato in modo pienamente comprensibile sulla sua condizione, sulle regole della struttura, sul tempo di permanenza, sulle figure professionali di sostegno presenti e disponibili ad ascoltarlo, sulle modalità e sui tempi dell'udienza di convalida e del procedimento penale in corso, sui diritti di difesa e di nomina del difensore, nonché sulle condizioni e sulle modalità per richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Le informazioni fornite devono garantire al soggetto la piena comprensione e la sua partecipazione attiva alla vicenda giudiziaria.
3. Gli operatori del centro di prima accoglienza devono con immediatezza acquisire dal minorenne, dai suoi familiari e dai servizi sociali dell'ente locale le informazioni necessarie per comunicare all'autorità giudiziaria procedente ogni notizia utile a illustrare la personalità e le problematiche del minorenne, il suo ambiente familiare, il suo contesto sociale e le possibilità di sostegno.
4. Il centro di prima accoglienza, quando il minorenne è straniero, per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3, si avvale di mediatori linguistico-culturali.
5. Entro dodici ore dall'ingresso i minorenni sono sottoposti a visita medica per accertare eventuali malattie fisiche o psichiche, la dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero da alcol o esiti di maltrattamenti. Il sanitario, ove la situazione lo richieda, attiva la consulenza specialistica e assicura la somministrazione di farmaci o di terapie.
6. Sono consentiti visite e colloqui dei familiari e di altre persone legate da riconosciuti rapporti affettivi, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente.
7. All'esito dell'udienza di convalida il personale di polizia penitenziaria del contingente minorile provvede alla traduzione del minorenne presso la struttura detentiva o all'accompagnamento alla comunità o all'abitazione familiare individuata per l'esecuzione della misura cautelare. In caso di remissione in libertà, i servizi sociali minorili preparano e curano le dimissioni, affidando il minorenne all'esercente la potestà genitoriale o al tutore o al servizio sociale dell'ente locale. Le informazioni acquisite durante la permanenza del minorenne nel centro di prima accoglienza devono essere comunicate ai competenti servizi sociali dell'ente locale.
Art. 31.
(Comunità pubblica o del privato sociale)
1. Le comunità pubbliche o del privato sociale che ospitano minorenni e giovani adulti sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità e alla misura di sicurezza del riformatorio giudiziario devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) avere un'organizzazione di tipo familiare e capienza non superiore a dieci unità;
b) essere distinte tra comunità maschili e comunità femminili e per fasce di età;
c) essere attrezzate per accogliere anche minorenni non sottoposti a procedimento penale, valutate le esigenze educative;
d) essere attrezzate ad accogliere madri con figli;
e) assicurare un trattamento educativo e psicologico integrato.
2. Salvo espressa disposizione dell'autorità giudiziaria procedente, il minore e il giovane adulto partecipano alle attività interne ed esterne previste dal progetto educativo della comunità concordato con il servizio sociale minorile.
Art. 32.
(Comunità pubbliche)
1. Le comunità pubbliche istituite dal Dipartimento possono essere anche destinate all'esecuzione delle misure disposte nei confronti dei giovani adulti; possono accogliere anche soggetti minorenni o maggiorenni in transito o in pronta accoglienza.
2. Le comunità pubbliche istituite dagli enti locali, anche in collaborazione con il Dipartimento, sono destinate all'esecuzione delle misure disposte nei confronti dei soggetti che, al momento dell'ingresso, sono minorenni.
Art. 33.
(Comunità del privato sociale)
1. Il direttore del centro per la giustizia minorile può stipulare convenzioni con le comunità del privato sociale ritenute idonee per accogliere soggetti minorenni in esecuzione di misura penale.
2. Le comunità del privato sociale, destinate all'esecuzione delle misure, devono essere iscritte agli albi regionali e autorizzate al funzionamento, garantire un personale dotato di formazione specifica e osservare scrupolosamente le prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziari.
3. Il direttore del centro per la giustizia minorile dispone opportuni e costanti controlli sull'organizzazione e sulla gestione in relazione al trattamento e all'osservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti giudiziari.
Art. 34.
(Ruolo dei servizi sociali minorili)
1. I servizi sociali minorili concorrono all'osservazione della personalità e alla definizione del programma di trattamento individualizzato per i soggetti ristretti nelle strutture detentive.
Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER L'ESECUZIONE
DELLA PENA DETENTIVA
Art. 35.
(Disposizioni particolari
per i condannati
minorenni)
1. Ai condannati minorenni non si applicano le disposizioni dei commi 7 e 9, lettere a) e c), dell'articolo 656 del codice di procedura penale. Nell’ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale, se il condannato durante la minore età si trova sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa o del collocamento in comunità pubbliche o del privato sociale si applica il comma 10 del medesimo articolo.
2. All'articolo 656 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, quando procede alla sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 5, trasmette il provvedimento di sospensione ai servizi sociali minorili con richiesta di formulare nel termine di trenta giorni un progetto di intervento per la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Il progetto è trasmesso, unitamente all'istanza presentata dal condannato o dal suo difensore ai sensi del comma 6, al tribunale per i minorenni in funzione di tribunale di sorveglianza».
Capo IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE COMUNITÀ DESTINATE AGLI INFRAQUATTORDICENNI IN MISURA DI SICUREZZA
Art. 36.
(Comunità pubbliche
per minori
infraquattordicenni
sottoposti alla misura di
sicurezza)
1. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario per i minorenni che al momento della commissione del reato erano infraquattordicenni può essere eseguita in comunità pubbliche istituite dal Dipartimento.
2. In relazione alle esigenze di protezione del minorenne dal contesto familiare e sociale la misura di cui al comma 1 può essere eseguita fuori dall'ambito della regione di residenza.
3. La comunità pubblica, oltre ad avere i requisiti di cui all'articolo 31, deve:
a) approfondire la situazione personale, educativa, familiare e sociale del minorenne;
b) assicurare un trattamento specializzato in relazione all'età, alle esigenze educative e alle problematiche adolescenziali e relazionali con la famiglia e con il gruppo dei coetanei, di efficacia tale da limitare il rischio di allontanamento e della conseguente interruzione del percorso trattamentale, nonché di reiterazione del reato;
c) assicurare al minorenne un particolare percorso scolastico;
d) garantire al minorenne la stabilità e la continuità relazionali con un operatore socio-educativo di riferimento;
e) prevedere l'attivazione del collegamento e del coinvolgimento degli operatori dei servizi sociali degli enti locali e del volontariato sociale per la definizione e l'attuazione condivise di programmi individualizzati di trattamento, di reinserimento e di educazione alla legalità.
4. Il direttore della comunità esercita le responsabilità, i diritti e i doveri dell'affidatario sui minorenni.