Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1352

Art. 10.

(Colloqui)

1. I genitori, i familiari, le persone che hanno un riconosciuto legame affettivo e il tutore possono avere con il soggetto sottoposto a misura detentiva sei colloqui al mese, in orari distribuiti su almeno tre giorni di cui uno festivo o prefestivo, stabiliti dal regolamento interno della struttura detentiva.

2. Ogni colloquio non può superare la durata di novanta minuti.

3. L'ingresso per i colloqui è autorizzato dal direttore della struttura detentiva o da una persona da questi delegata, previa verifica del diritto al colloquio e dell'identità del richiedente, che al momento dell'ingresso è sottoposto alle opportune ispezioni.

4. Ai minorenni e ai giovani adulti privi di riferimenti familiari sono proposti colloqui con rappresentanti del volontariato.