Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1136

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire i diritti e di tutelare la crescita dei figli minori di genitori detenuti nei loro primi anni di vita, nonché di tutelare le detenute in stato di gravidanza e le detenute madri di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono istituite, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, due case famiglia protette con sede una Roma ed una Napoli, destinate ciascuna all'accoglienza di sei nuclei di genitori con relativa prole, privi di abitazione idonea alla detenzione domiciliare e rientranti nelle seguenti categorie:

a) genitori imputati, con prole minore di anni sei, nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza;

b) madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o alla detenzione speciale ai sensi dell'articolo 47-quinques della medesima legge e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I comuni nel cui territorio sono presenti istituti penitenziari o sezioni dove sono detenute madri con bambini, nonché gli istituti a custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, riservano ogni anno un numero di posti negli asili nido comunali esistenti sul proprio territorio tale da assicurare a tutti i bambini presenti negli istituiti di cui al presente comma attività ricreative e formative adatte alla loro età.

2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con i comuni di cui al comma 1 e con le associazioni di volontariato che operano nel settore convenzioni volte ad organizzare, previo consenso della madre, l'accompagnamento, il trasporto e l'inserimento dei bambini presso gli asili nido esistenti sul territorio.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal mantenimento delle case famiglia di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 30.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero;

b) per l'anno 2014:

1) quanto a 50.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) quanto a 30.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) quanto a 20.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

c) per l'anno 2015:

1) quanto a 50.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

2) quanto a 20.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

3) quanto a 30.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.