Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1136
Azioni disponibili
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal mantenimento delle case famiglia di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in 30.000 euro per l'anno 2013 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo ministero;
b) per l'anno 2014:
1) quanto a 50.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
2) quanto a 30.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3) quanto a 20.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
c) per l'anno 2015:
1) quanto a 50.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
2) quanto a 20.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
3) quanto a 30.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.