Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1136
Azioni disponibili
Art. 2.
1. I comuni nel cui territorio sono presenti istituti penitenziari o sezioni dove sono detenute madri con bambini, nonché gli istituti a custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, riservano ogni anno un numero di posti negli asili nido comunali esistenti sul proprio territorio tale da assicurare a tutti i bambini presenti negli istituiti di cui al presente comma attività ricreative e formative adatte alla loro età.
2. Il Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con i comuni di cui al comma 1 e con le associazioni di volontariato che operano nel settore convenzioni volte ad organizzare, previo consenso della madre, l'accompagnamento, il trasporto e l'inserimento dei bambini presso gli asili nido esistenti sul territorio.