Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1136
Azioni disponibili
Art. 1.
1. Al fine di garantire i diritti e di tutelare la crescita dei figli minori di genitori detenuti nei loro primi anni di vita, nonché di tutelare le detenute in stato di gravidanza e le detenute madri di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono istituite, nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, due case famiglia protette con sede una Roma ed una Napoli, destinate ciascuna all'accoglienza di sei nuclei di genitori con relativa prole, privi di abitazione idonea alla detenzione domiciliare e rientranti nelle seguenti categorie:
a) genitori imputati, con prole minore di anni sei, nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari presso tali strutture in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza;
b) madri e padri con prole di età inferiore ai dieci anni, convivente, ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, o alla detenzione speciale ai sensi dell'articolo 47-quinques della medesima legge e successive modificazioni.