Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2683
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies e modifiche al codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 609-duodecies del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 609-terdecies. -- (Matrimonio forzato) --Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell'unione civile, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
Art. 609-quaterdecies. -- (Circostanze aggravanti) -- La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto di cui all'articolo 609-terdecies è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza.
La pena è della reclusione da sette a dodici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.
Art. 609-quindecies. -- (Pene accessorie) -- La condanna per il delitto di cui all'articolo 609-terdecies comporta:
a) la perdita della responsabilità genitoriale;
b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
c) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;
d) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte».
2. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «600-quinquies,» sono inserite le seguenti: «609-terdecies, 609-quaterdecies».
Art. 2.
(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, nonché interventi di prevenzione in sede locale)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni non profit specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime.
3. In ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nomina uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni non profit di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.