Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2683

Art. 2.

(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, nonché interventi di prevenzione in sede locale)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, e delle organizzazioni non profit specificamente operanti nel settore del contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati e matrimoni precoci.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati, anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime.

3. In ogni provincia e città metropolitana il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nomina uno o più funzionari di polizia quali referenti per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati con il compito di facilitare i rapporti con i rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni non profit di cui al comma 1 del presente articolo.