Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2444

Art. 5.

(Istituzione di una Commissione per l’elaborazione di una proposta per un’imposta europea sulle transazioni valutarie)

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare l’adozione di un’imposta europea sulle transazioni valutarie, di fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all’Unione europea e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.

    2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell’economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:

        a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

        b) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;
        c) un rappresentante della Banca d’Italia;
        d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;
        e) un rappresentante dell’Ufficio italiano dei cambi;
        f) due esperti scelti dal Ministro dell’economia e delle finanze;
        g) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti costituito ai sensi dell’articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

    3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. Fanno altresì parte della Commissione tre rappresentanti dell’Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l’aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.
    5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione redige uno studio riguardante misure finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

        a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni valutarie e di riscossione dell’imposta di cui all’articolo 1;

        b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell’aliquota dell’imposta, entro il limite previsto dal comma 3 dell’articolo 1, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
        c) prevedere meccanismi di disincentivazione nei confronti delle transazioni valutarie effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l’imposta di cui all’articolo 1 non è applicata;
        d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell’aliquota di cui al comma 3 dell’articolo 1;
        e) promuovere l’adozione dell’imposta anche da parte dei Paesi non facenti parte dell’Unione europea nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;
        f) promuovere l’istituzione presso l’Unione europea di un fondo finanziato dal gettito dell’imposta derivante dall’articolo 1, le cui disponibilità sono utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttivo e per finanziare, con una significativa percentuale di tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.

    6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione corredati di una relazione del Ministro dell’economia e delle finanze, per l’espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell’adozione di un’iniziativa in sede di Unione europea nell’ambito del Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.