Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2444
Azioni disponibili
(Istituzione di una Commissione per lelaborazione di una proposta per unimposta europea sulle transazioni valutarie)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare ladozione di unimposta europea sulle transazioni valutarie, di fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti allUnione europea e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro delleconomia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
b) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;
c) un rappresentante della Banca dItalia;
d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;
e) un rappresentante dellUfficio italiano dei cambi;
f) due esperti scelti dal Ministro delleconomia e delle finanze;
g) un rappresentante dei consumatori designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti costituito ai sensi dellarticolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Fanno altresì parte della Commissione tre rappresentanti dellAssociazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per laiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.
5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione redige uno studio riguardante misure finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni valutarie e di riscossione dellimposta di cui allarticolo 1;
b) stabilire una procedura per la revisione periodica dellaliquota dellimposta, entro il limite previsto dal comma 3 dellarticolo 1, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
c) prevedere meccanismi di disincentivazione nei confronti delle transazioni valutarie effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali limposta di cui allarticolo 1 non è applicata;
d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dellaliquota di cui al comma 3 dellarticolo 1;
e) promuovere ladozione dellimposta anche da parte dei Paesi non facenti parte dellUnione europea nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;
f) promuovere listituzione presso lUnione europea di un fondo finanziato dal gettito dellimposta derivante dallarticolo 1, le cui disponibilità sono utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttivo e per finanziare, con una significativa percentuale di tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione corredati di una relazione del Ministro delleconomia e delle finanze, per lespressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini delladozione di uniniziativa in sede di Unione europea nellambito del Consiglio dei Ministri dellUnione europea.