Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2337

 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 2337
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2010

Norme in materia di esonero dal pagamento del canone
di abbonamento radiotelevisivo

 

Onorevoli Senatori. – In considerazione del fatto che le trasmissioni radiotelevisive costituiscono un pubblico servizio soprattutto per il loro contenuto sociale, i Governi che si sono succeduti nel tempo sono più volte intervenuti con provvedimenti legislativi per esonerare dal canone determinate categorie di cittadini.

    Così sono stati esentati dal pagamento del canone, ai sensi dell’articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, gli ospedali militari, le case del soldato e le sale di convegno dei militari delle Forze armate, nonché gli enti che corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la radiofonia. Quindi, con la legge 2 dicembre 1951, n. 1571, è stata stabilita l’esenzione dal pagamento del canone annuo di abbonamento radiotelevisivo per le scuole di ogni ordine e grado, statali e non statali, esenzione che dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 444, è stata estesa, in virtù della circolare n. 351/80 del Ministro della pubblica istruzione, alle scuole materne statali.
    La legge 28 dicembre 1989, n. 421, integrando il testo dell’articolo 1 della citata legge n. 1571 del 1951, ha esteso tale beneficio alle scuole materne non statali autorizzate, nonché alle scuole materne gestite da enti pubblici anche territoriali ed alle scuole d’istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute.
    Mantenendoci nel solco di questo orientamento, proponiamo con il presente disegno di legge di estendere il beneficio alle persone anziane con più di 65 anni di età, che siano titolari della sola pensione sociale.
    Inoltre, proponiamo l’esonero per coloro che indipendentemente dall’età e dal nucleo familiare risiedano nell’isolamento delle comunità montane e nelle piccole isole, e siano titolari della pensione minima erogata dall’INPS o di un reddito fondiario inferiore a 15.000 euro l’anno.
    Tenendo conto della specifica finalità di questo disegno di legge ci auguriamo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Sono esenti dal pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo le persone di età superiore ai 65 anni titolari di pensione sociale, nonché i residenti nei comuni classificati montani ai sensi dell’articolo 3 legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e nelle piccole isole, titolari di pensione minima erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o di soli redditi fondiari di importo inferiore a 15.000 euro annui.