Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2028
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Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge riguarda il riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi per i quali, in quanto strumenti tecnicamente differenti dagli altri prodotti del risparmio gestito, si ritiene ragionevole la richiesta di un trattamento fiscale specifico, così come già previsto per i fondi chiusi immobiliari, anche sulla base delle considerazioni di seguito riportate.
Nelleconomia italiana, dove prevale un tessuto imprenditoriale costituito da piccole e medie imprese, lattività di investimento svolta dai fondi di private equity e di venture capital si dimostra sempre più un fattore essenziale per lo sviluppo del sistema economico.
Limportanza del capitale di rischio come strumento per la crescita delle piccole imprese innovative e per lavvio di nuove imprese è stata sottolineata a livello internazionale dalla Commissione europea nei suoi più recenti programmi di facilitazione allaccesso agli strumenti finanziari per le piccole e medie imprese. La Commissione richiama la necessità di promuovere il ricorso al capitale di rischio in tutte le fasi di sviluppo dellazienda orientate alla crescita e allinnovazione, e di migliorare lefficienza dei mercati e le possibilità di disinvestimento per gli investitori.
Anche nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo sullo «Small Business Act» (COM 2008/394 del 25 giugno 2008), una delle azioni politiche che viene sollecitata da parte degli Stati membri per migliorare il contesto economico, finanziario e giuridico in cui operano le piccole e medie imprese è di agevolare laccesso al capitale di rischio.
Passando al contesto nazionale, la direttiva di attuazione che recepisce in Italia la citata Comunicazione europea interpreta la stessa esigenza esprimendo la necessità di eliminare gli ostacoli normativi che impediscono ai capitali di rischio di favorire lintroduzione di forme di private equity e venture capital presso le piccole imprese che aspirano a crescere. Inoltre, nello stesso testo, al fine di aggiornare e implementare le competenze delle piccole e medie imprese e ogni forma di innovazione si richiama la necessità di puntare su interventi diretti alla partecipazione nel capitale delle piccole e medie imprese per lo sfruttamento dei brevetti.
In merito allevidenza quantitativa del fenomeno, i dati più aggiornati sul mercato italiano del capitale di rischio evidenziano che ad oggi lo stesso è rappresentato da circa 160 operatori ed è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da un trend di crescita costante, con un ammontare mediamente investito negli ultimi tre anni pari a circa 4 miliardi di euro, distribuito su un numero medio di circa 300 operazioni.
Lattività di investimento degli operatori di private equity ha riguardato, prevalentemente, il comparto delle piccole e medie imprese che rappresentano oggi circa il 70 per cento, in termini di numero, del totale delle attività.
Negli ultimi tre anni sono stati complessivamente oltre 700 gli interventi a favore di questo segmento, per un corrispondente ammontare investito di 3 miliardi di euro.
Si richiama, quindi, la necessità di sostenere il capitale di rischio proprio in un momento di particolare difficoltà di accesso delle piccole e medie imprese italiane alle risorse finanziarie necessarie alla crescita.
Più in generale, è anche comprovato, da diverse ricerche di fonte indipendente, che alle imprese partecipate da investitori istituzionali siano riconducibili performance economiche superiori, a livello di sistema, rispetto a quelle realizzate da aziende comparabili che non hanno aperto il capitale ad un partner finanziario.
Sulla base di queste premesse, lanalisi dei dati disponibili evidenzia, sotto il profilo della tipologia dei soggetti che svolgono lattività di investimento, una significativa presenza di Società di Gestione del Risparmio che gestiscono fondi chiusi di private equity.
Secondo i dati più aggiornati diffusi da Banca dItalia, tra il 1998 e il 2008 si è passati da una decina di società di gestione italiane specializzate in questo segmento di mercato a oltre 60.
Anche il numero di veicoli gestiti dalle Società di gestione del risparmio (SGR) che realizzano ogni anno in Italia operazioni nel capitale di rischio delle imprese è passato, nello stesso arco temporale preso a riferimento, da una decina alla fine degli anni 90, quando ogni società gestiva un solo fondo a oltre 130 fondi operativi sul mercato. Attualmente, infatti, ogni SGR gestisce due o più fondi caratterizzati da una strategia di investimento sempre più specializzata sia sotto il profilo dimensionale delle aziende obiettivo sia con riferimento alla fase di sviluppo in cui le aziende target si trovano ad operare (avvio, internazionalizzazione, passaggio generazionale...).
Anche la focalizzazione settoriale sembra oggi una delle chiavi evolutive di questi veicoli, tanto che si stanno sviluppando fondi concentrati su aziende in particolari settori, come il comparto delle energie rinnovabili.
Inoltre, se si considera il peso delle SGR rispetto alle altre strutture giuridiche utilizzate nel mercato italiano per svolgere lattività di private equity e venture capital, si riscontra senzaltro unincidenza notevole, dal momento che, a fine 2008, le SGR rappresentavano un terzo degli operatori del mercato e avevano realizzato quasi il 50 per cento delle operazioni effettuate nellanno, corrispondenti al 30 per cento dellammontare complessivamente investito.
Se dal punto di vista della regolamentazione molti sforzi sono stati fatti nel nostro Paese per migliorare la flessibilità operativa di questi strumenti, rimangono, tuttavia, irrisolte alcune problematiche fiscali che li penalizzano rispetto ai criteri impositivi applicati a livello internazionale.
In primo luogo, è bene sottolineare che è ragionevole per i fondi mobiliari chiusi, così come avviene, sulla base di altre motivazioni, per il comparto dei fondi immobiliari, identificare e proporre un regime tributario specifico.
I fondi mobiliari chiusi si discostano, infatti, dagli altri veicoli del comparto del risparmio gestito sia per le attività finanziarie sottostanti, che sono, in questo caso, titoli non quotati, sia per il tema dei fondi esteri lussemburghesi, che non fanno parte degli strumenti operativi del private equity.
Il tema oggetto del presente disegno di legge è il riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi, che introduce un cambiamento, rispetto al passato, circa il profilo temporale dellimposizione sui proventi derivanti dalla partecipazione agli stessi fondi.
In generale, la regola della tassazione sul risultato maturato, che è applicata attualmente, ha generato per i fondi italiani uno svantaggio competitivo notevole rispetto ai fondi di diritto estero, che applicano laliquota sostitutiva solo al momento delluscita dellinvestitore dal fondo e che evidenziano, quindi, durante la vita stessa del fondo, rendimenti più elevati perché al lordo di tale ritenuta.
Inoltre, occorre ricordare che in realtà i fondi mobiliari chiusi applicano il criterio di valutazione delle partecipazioni detenute al costo di acquisto, che è suggerito, in via prudenziale, da Banca dItalia e dalle metodologie internazionali di valutazione dei fondi di private equity, dal momento che, investendo in titoli non quotati, fino al momento delleffettivo realizzo dei proventi può essere ingiustificato prevedere una rivalutazione.
Quando si verifica la dismissione delle partecipazioni acquisite, vengono realizzate le eventuali plusvalenze e viene applicata alla base imponibile la relativa imposta sostitutiva.
Il sistema di tassazione sui proventi maturati ha, quindi, creato un disincentivo alla valorizzazione dei titoli in portafoglio dei fondi secondo il criterio del fair value, che viene utilizzato invece abitualmente dai fondi non italiani, e ha reso necessario realizzare una reportistica specifica per i sottoscrittori dei fondi italiani, che sono comunque interessati a conoscere il valore di mercato dei propri investimenti nel corso della vita dei fondi.
Tale situazione risulta estremamente dannosa per il settore, sia in termini competitivi con i fondi esteri, sia in termini di trasparenza.
Risulterebbe, quindi, di grande importanza poter utilizzare liberamente il criterio del fair value senza essere gravati da un prelievo fiscale sul valore di libro delle partecipazioni, quindi virtuale.
Per questo si propone di modificare larticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, passando dallimposizione sul risultato della gestione maturato in ciascun anno a una ritenuta applicata dalla società di gestione sui proventi al momento della distribuzione ai partecipanti.
Questo disegno di legge si fonda anche sulla considerazione che, soprattutto nel caso dei redditi finanziari, sembra opportuno che il principio di cassa rappresenti la base temporale per limposizione e, nel caso particolare dei fondi chiusi, essendo lo strumento strutturalmente illiquido per i suoi partecipanti, la tassazione sullincremento del valore delle quote mina alla radice il rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva.
Inoltre, è opportuno sottolineare che lestensione della regola del realizzato non porterebbe i fondi mobiliari chiusi a posticipare i realizzi dellinvestimento per rinviare la tassazione dal momento che è prassi che i fondi chiusi italiani rimborsino anticipatamente ai sottoscrittori le plusvalenze realizzate, in occasione di ogni disinvestimento. Lobiettivo di questi fondi, così come degli altri investitori istituzionali nel capitale di rischio, non è, infatti, detenere le partecipazioni per un tempo illimitato, ma cederle quando si ritiene che sia stato realizzato lobiettivo di crescita di valore dellimpresa acquisita.
Al fine di non generare alcuna necessità di specifica copertura da parte dello Stato, si propone di utilizzare i crediti di imposta, a partire dal sesto mese successivo allentrata in vigore del presente provvedimento, a compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi del comma 2 dellarticolo 11 della citata legge n. 344 del 1993.
Per lerario si tratterebbe, quindi, di un semplice differimento delle imposte, dove il valore attuale della mancata anticipazione di imposta è calcolabile in misura pari a circa 3 milioni di euro lanno.