Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2028

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

    1. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i risultati negativi di gestione maturati fino alla data del 31 dicembre 2010 dai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ai sensi dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tale disposizione, si considerano crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari al 12,50 per cento dell’ammontare dei risultati negativi medesimi.

    2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione del risparmio in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla presente legge. La società di gestione del risparmio riconosce il relativo importo a favore del fondo al quale è imputabile il credito d’imposta compensato. In ogni caso, il credito di imposta di cui al comma 1 non può essere utilizzato, in ciascun periodo di attività, per più di un quinto del suo ammontare iniziale.
    3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto, in tutto o in parte, alla società di gestione del risparmio secondo le modalità previste dall’articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le società di gestione del risparmio cessionarie possono utilizzare, in tutto o in parte, il credito di imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’osservanza del limite stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero possono cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta a società del gruppo secondo le disposizioni previste dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
    4. Nel caso in cui, alla cessazione del fondo, il credito di imposta di cui al comma 1 non sia stato completamente utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad otto volte il predetto credito, computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, e successive modificazioni n. 461, e successive modificazioni. A tal fine le società di gestione del risparmio rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti l’importo della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
    5. Per la determinazione dei proventi soggetti alla ritenuta prevista dal comma 2 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla presente legge, derivanti dalla distribuzione o dal rimborso delle quote dei fondi di cui al comma 1 possedute alla data del 31 dicembre 2010, si assume il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
    6. In caso di distribuzione, anche in sede di riscatto o di liquidazione, si considerano prioritariamente distribuiti i proventi riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 che hanno inizio a decorrere dal termine di cui al comma 1.
    7. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione delle quote dei fondi di cui al comma 1 possedute alla data del 31 dicembre 2010, il costo o il valore di acquisto è aumentato di un ammontare pari alla differenza positiva fra il valore delle quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
    8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal termine di cui al comma 1, sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 che hanno inizio a partire dalla predetta data.
    9. Per i proventi percepiti, che si considerano percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 chiusi entro il 31 dicembre 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 4 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo in vigore alla predetta data, del comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.