Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2028

Art. 3.

(Inapplicabilità di norme ai fondi comuni
di investimento mobiliare)

    1. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi le seguenti disposizioni:

        a) l’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

        b) l’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
        c) il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.