Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2028

Art. 1.

(Modifica all’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344)

    1. L’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, è sostituito dal seguente:

    «Art. 11. (Disposizioni tributarie) – 1. I fondi di cui all’articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Non si applicano le ritenute sui redditi di capitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le ritenute di cui all’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, e l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

    2. Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui all’articolo 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il valore di riscatto o di liquidazione è rilevato dai prospetti periodici redatti dalla società di gestione. Il costo di acquisto o di sottoscrizione è documentato dal partecipante; in mancanza di documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva; in mancanza di dichiarazione sostitutiva, il costo si considera pari a zero. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
    3. La ritenuta di cui al comma 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

        a) imprenditori individuali se le partecipazioni sono possedute nell’esercizio di imprese commerciali;

        b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
        c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.

    4. Nei confronti dei soggetti esclusi dalla applicazione del comma 3, compresi quelli esenti o non soggetti alle imposte sui redditi, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.

    5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 2 percepiti da soggetti non residenti indicati nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».