Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2028
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica allarticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344)
1. Larticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Disposizioni tributarie) 1. I fondi di cui allarticolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi e allimposta regionale sulle attività produttive. Non si applicano le ritenute sui redditi di capitale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le ritenute di cui allarticolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, e limposta sostitutiva di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
2. Sui proventi di cui allarticolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui allarticolo 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il valore di riscatto o di liquidazione è rilevato dai prospetti periodici redatti dalla società di gestione. Il costo di acquisto o di sottoscrizione è documentato dal partecipante; in mancanza di documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva; in mancanza di dichiarazione sostitutiva, il costo si considera pari a zero. La ritenuta non si applica sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. La ritenuta di cui al comma 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
a) imprenditori individuali se le partecipazioni sono possedute nellesercizio di imprese commerciali;
b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;
c) società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dellarticolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e stabili organizzazioni nel territorio dello stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
4. Nei confronti dei soggetti esclusi dalla applicazione del comma 3, compresi quelli esenti o non soggetti alle imposte sui redditi, la ritenuta è applicata a titolo dimposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 2 percepiti da soggetti non residenti indicati nellarticolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239».
(Modifica allarticolo 45 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. Allarticolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
«4-quater. Le somme o il valore normale dei beni distribuiti, in costanza di partecipazione, dai fondi di investimento mobiliare chiusi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra lincremento di valore delle quote rilevato alla data della distribuzione e lincremento di valore delle quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. Lincremento di valore delle quote è rilevato dallultimo prospetto predisposto dalla società di gestione. La data di acquisto è documentata dal partecipante; in mancanza di documentazione, la data è documentata con una dichiarazione sostitutiva; in assenza di dichiarazione sostitutiva, la data di acquisto si considera coincidente con la data di sottoscrizione».
(Inapplicabilità di norme ai fondi comuni
di investimento mobiliare)
1. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi le seguenti disposizioni:
a) larticolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
b) larticolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505;
c) il secondo ed il terzo periodo del comma 2 dellarticolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
(Disposizioni transitorie)
1. A decorrere dai sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i risultati negativi di gestione maturati fino alla data del 31 dicembre 2010 dai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi ai sensi dellarticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, che residuano dopo la compensazione effettuata ai sensi di tale disposizione, si considerano crediti di imposta non rimborsabili e non produttivi di interessi per un importo pari al 12,50 per cento dellammontare dei risultati negativi medesimi.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1, il credito di imposta di cui al comma 1 può essere utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione del risparmio in compensazione dei versamenti delle ritenute operate ai sensi del comma 2 dellarticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla presente legge. La società di gestione del risparmio riconosce il relativo importo a favore del fondo al quale è imputabile il credito dimposta compensato. In ogni caso, il credito di imposta di cui al comma 1 non può essere utilizzato, in ciascun periodo di attività, per più di un quinto del suo ammontare iniziale.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può essere ceduto, in tutto o in parte, alla società di gestione del risparmio secondo le modalità previste dallarticolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le società di gestione del risparmio cessionarie possono utilizzare, in tutto o in parte, il credito di imposta in compensazione ai sensi dellarticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza losservanza del limite stabilito dallarticolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero possono cedere, in tutto o in parte, il credito di imposta a società del gruppo secondo le disposizioni previste dallarticolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Nel caso in cui, alla cessazione del fondo, il credito di imposta di cui al comma 1 non sia stato completamente utilizzato, ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di importo pari ad otto volte il predetto credito, computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dellarticolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, e successive modificazioni n. 461, e successive modificazioni. A tal fine le società di gestione del risparmio rilasciano apposita certificazione dalla quale risulti limporto della minusvalenza spettante a ciascun partecipante.
5. Per la determinazione dei proventi soggetti alla ritenuta prevista dal comma 2 dellarticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla presente legge, derivanti dalla distribuzione o dal rimborso delle quote dei fondi di cui al comma 1 possedute alla data del 31 dicembre 2010, si assume il valore delle quote rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto.
6. In caso di distribuzione, anche in sede di riscatto o di liquidazione, si considerano prioritariamente distribuiti i proventi riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 che hanno inizio a decorrere dal termine di cui al comma 1.
7. Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dellarticolo 67, comma 1, lettera c-ter, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante la cessione delle quote dei fondi di cui al comma 1 possedute alla data del 31 dicembre 2010, il costo o il valore di acquisto è aumentato di un ammontare pari alla differenza positiva fra il valore delle quote medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal termine di cui al comma 1, sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 che hanno inizio a partire dalla predetta data.
9. Per i proventi percepiti, che si considerano percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi di cui al comma 1 chiusi entro il 31 dicembre 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 4 dellarticolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, nel testo in vigore alla predetta data, del comma 1 dellarticolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché del secondo e del terzo periodo del comma 2 dellarticolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.