Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 2028

Art. 2.

(Modifica all’articolo 45 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

    1. All’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

    «4-quater. Le somme o il valore normale dei beni distribuiti, in costanza di partecipazione, dai fondi di investimento mobiliare chiusi costituiscono proventi per un importo corrispondente alla differenza positiva tra l’incremento di valore delle quote rilevato alla data della distribuzione e l’incremento di valore delle quote rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto. L’incremento di valore delle quote è rilevato dall’ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione. La data di acquisto è documentata dal partecipante; in mancanza di documentazione, la data è documentata con una dichiarazione sostitutiva; in assenza di dichiarazione sostitutiva, la data di acquisto si considera coincidente con la data di sottoscrizione».